Art. 15. Servizi sociali 1. In favore del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere assunte iniziative per istituire servizi e prestazioni sociali. 2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 contribuiscono i dipendenti e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nei limiti dell'1,5% degli stanziamenti di bilancio.