Art. 15.
                           Servizi sociali
  1. In favore del personale comunque in servizio presso il Consiglio
nazionale  dell'economia   e  del  lavoro,  possono   essere  assunte
iniziative per istituire servizi e prestazioni sociali.
  2.  Al   finanziamento  delle   iniziative  di   cui  al   comma  1
contribuiscono i dipendenti e  il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro nei limiti dell'1,5% degli stanziamenti di bilancio.