Art. 2. Segretario generale 1. Il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'ufficio di presidenza, collabora con il presidente nella definizione della proposta di programma di attivita' del Consiglio ed e' responsabile della gestione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 2. In particolare, il segretario generale: a) impartisce direttive per l'attivita' dei dipartimenti di cui all'art. 3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili; b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio; c) esercita direttamente le funzioni di direzione delle attivita' di supporto alle relazioni internazionali del Consiglio nonche' quelle attinenti alla gestione del personale e delle strutture. In ordine a tali funzioni puo' istituire uffici e servizi con propria determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di presidenza; d) propone all'ufficio di presidenza il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti; e) puo' istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di presidenza; f) dispone, su proposta dei capi dipartimento, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di presidenza; g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato; h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici e servizi non inseriti nei dipartimenti; i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'assemblea, del presidente, dell'ufficio di presidenza e degli altri organi del Consiglio.