Art. 2.
                         Segretario generale
  1. Il  segretario generale,  nell'esercizio delle funzioni  che gli
sono attribuite  dalle leggi  e dai  regolamenti e  nell'ambito delle
direttive  impartite dall'ufficio  di  presidenza,  collabora con  il
presidente nella definizione della proposta di programma di attivita'
del Consiglio  ed e'  responsabile della gestione  amministrativa del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
   2. In particolare, il segretario generale:
  a)  impartisce direttive  per l'attivita'  dei dipartimenti  di cui
all'art.   3,  coordinandoli   ai  fini   dell'efficacia  dell'azione
amministrativa  ed esercitando  anche potere  sostitutivo in  caso di
inerzia dei responsabili;
  b) esercita  i poteri di  spesa a  lui attribuiti nei  limiti degli
stanziamenti di bilancio;
  c) esercita  direttamente le funzioni di  direzione delle attivita'
di  supporto  alle  relazioni internazionali  del  Consiglio  nonche'
quelle attinenti  alla gestione del  personale e delle  strutture. In
ordine a  tali funzioni puo'  istituire uffici e servizi  con propria
determinazione,  dandone  preventiva   comunicazione  all'Ufficio  di
presidenza;
  d)  propone   all'ufficio  di  presidenza  il   conferimento  degli
incarichi di direzione dei dipartimenti;
  e) puo'  istituire, in  via temporanea e  in relazione  a specifici
progetti,  servizi   esterni  ai  dipartimenti,   dandone  preventiva
comunicazione all'ufficio di presidenza;
  f)  dispone, su  proposta  dei capi  dipartimento, il  conferimento
degli  incarichi di  responsabile  degli  uffici, dandone  preventiva
comunicazione all'ufficio di presidenza;
  g)  provvede  all'attribuzione  ai  dipartimenti  ed  uffici  delle
risorse finanziarie  necessarie per  l'attuazione del  programma loro
assegnato;
  h)  dispone l'assegnazione  del  personale ai  dipartimenti e  agli
uffici e servizi non inseriti nei dipartimenti;
  i)  definisce  l'orario  di  servizio in  relazione  alle  esigenze
funzionali dell'assemblea, del presidente, dell'ufficio di presidenza
e degli altri organi del Consiglio.