Art. 4. Controllo interno 1. La funzione di controllo interno sull'attivita' del segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' svolta da un collegio di tre esperti, nominati con determinazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su deliberazione dell'ufficio di presidenza. I componenti del collegio sono individuati fra esperti di comprovata competenza in materia di organizzazione aziendale e di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicita' della gestione nonche' fra esperti particolarmente qualificati nelle materie economicosociali. 2. Il collegio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'ufficio del personale. 3. I risultati dell'attivita' di controllo sono riferiti annualmente all'ufficio di presidenza che ne da' comunicazione all'assemblea.