Art. 4.
                          Controllo interno
  1. La funzione di controllo interno sull'attivita' del segretariato
generale del Consiglio  nazionale dell'economia e del  lavoro, di cui
all'art.  20  del decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n.  29,  e
successive modificazioni,  e' svolta da  un collegio di  tre esperti,
nominati con  determinazione del  presidente del  Consiglio nazionale
dell'economia  e   del  lavoro,  su  deliberazione   dell'ufficio  di
presidenza. I componenti del collegio sono individuati fra esperti di
comprovata  competenza in  materia di  organizzazione aziendale  e di
valutazione  dell'efficienza,  dell'efficacia  e  della  economicita'
della gestione nonche' fra  esperti particolarmente qualificati nelle
materie economicosociali.
  2.  Il collegio,  per  l'esercizio delle  sue  funzioni, si  avvale
dell'ufficio del personale.
  3.   I  risultati   dell'attivita'  di   controllo  sono   riferiti
annualmente  all'ufficio  di  presidenza  che  ne  da'  comunicazione
all'assemblea.