Art. 6. Direttori degli uffici 1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate. 2. I direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.