Art. 7. Ufficio di segreteria del presidente 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro puo' avvalersi di un ufficio di segreteria di diretta collaborazione, articolato in unita' operative, avente esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale. 2. Il personale dell'ufficio di segreteria, nel numero massimo di otto unita', e' scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quella della consiliatura. Le funzioni di detto personale ed il relativo trattamento economico, non superiore a quello dei dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro di pari livello, sono stabiliti dal presidente, su conforme parere dell'ufficio di presidenza. 3. All'interno dell'ufficio di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalita' e con le procedure previste dall'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.