Art. 7.
                 Ufficio di segreteria del presidente
  1. Per l'esercizio  delle funzioni attribuitegli dalle  leggi e dai
regolamenti, il  presidente del  Consiglio nazionale  dell'economia e
del  lavoro puo'  avvalersi di  un ufficio  di segreteria  di diretta
collaborazione,  articolato  in  unita' operative,  avente  esclusive
competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario
generale.
  2. Il personale  dell'ufficio di segreteria, nel  numero massimo di
otto  unita',  e'  scelto  dal  presidente  del  Consiglio  nazionale
dell'economia  e del  lavoro, con  contratti a  tempo determinato  di
durata massima non superiore a quella della consiliatura. Le funzioni
di  detto  personale  ed   il  relativo  trattamento  economico,  non
superiore   a  quello   dei   dipendenti   del  Consiglio   nazionale
dell'economia  del  lavoro  di   pari  livello,  sono  stabiliti  dal
presidente, su conforme parere dell'ufficio di presidenza.
  3. All'interno dell'ufficio  di segreteria l'eventuale conferimento
di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalita' e con
le  procedure  previste  dall'art.  19,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80.