Art. 8.
                         Modalita' di accesso
  1. I  concorsi pubblici per  l'accesso agli impieghi  del Consiglio
nazionale dell'economia  e del lavoro sono  banditi con provvedimento
del  segretario  generale, sulla  base  della  normativa vigente  per
l'assunzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
  2.  Le   determinazioni  relative  all'avvio  delle   procedure  di
reclutamento sono adottate dal presidente, su proposta del segretario
generale,  previo parere  conforme dell'ufficio  di presidenza,  e in
base alla programmazione del fabbisogno di personale.