Art. 8. Modalita' di accesso 1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono banditi con provvedimento del segretario generale, sulla base della normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. 2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dal presidente, su proposta del segretario generale, previo parere conforme dell'ufficio di presidenza, e in base alla programmazione del fabbisogno di personale.