Art. 9.
                          Dotazione organica
  1.  La  dotazione organica  del  CNEL,  ai  sensi del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  del  28 dicembre  1994,  e'
confermata nella misura massima di centosei unita'.
  2. Con determinazione  del presidente, da emanarsi  su proposta del
segretario  generale e  previa  deliberazione dell'assemblea  nonche'
sentite le organizzazioni sindacali  rappresentative, si procede alla
revisione  triennale   della  dotazione  organica  in   funzione  del
programma di attivita' del CNEL. Qualora la revisione triennale della
dotazione organica comporti  un aumento di spesa si  procede ai sensi
dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive  modificazioni. Le  variazioni della  dotazione organica
che  non  danno  luogo  ad   aumento  di  spesa  sono  approvate  con
determinazione del presidente, su  proposta del segretario generale e
conforme  parere  dell'ufficio  di   presidenza,  sentite  le  OO.SS.
rappresentative.
  3. In sede di prima  attuazione, la prima revisione della dotazione
organica  e'  effettuata,  con   determinazione  del  presidente,  su
proposta del  segretario generale,  sentito l'ufficio  di presidenza,
entro sei  mesi dalla entrata  in vigore del presente  regolamento in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale
al  fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  del  CNEL,
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio.