L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 dicembre 1999, Premesso che: l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995, (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37 del medesimo articolo 2, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) del medesimo articolo 2, comma 12; l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede che l'Autorita' emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; l'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita', nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa elettrica con il metodo del price-cap, faccia tra l'altro riferimento ai recuperi di qualita' del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale; con delibera 31 luglio 1997, n. 81/1997 (di seguito: delibera n. 81/97), l'Autorita' ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/1995, in tema di qualita' del servizio dell'energia elettrica; Visti: la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); Visti: la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; la deliberazione dell'Autorita' 1 settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione n. 128/99) recante la definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuita' del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999; il documento "Rapporto sulla qualita' del servizio elettrico nel 1997" approvato dall'Autorita' in data 24 novembre 1998 (Prot. AU/98/218); il documento "Risultati dell'indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti domestici di energia elettrica e di gas" approvato dall'Autorita' in data 24 novembre 1998 (Prot. AU/98/217); il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato" approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175); il documento per la consultazione "Regolazione della continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" approvato dall'Autorita' in data 24 novembre 1999 (Prot. AU/99/275); il documento per la consultazione "Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati" approvato dall'Autorita' in data 27 novembre 1999 (Prot. AU/99/278); Considerato che: il livello medio nazionale della continuita' del servizio, ottenuto come media ponderata dei livelli di continuita' registrati nelle diverse parti del Paese utilizzando come fattore di ponderazione il numero di utenti, evidenzia oggi un ritardo strutturale rispetto ad altri Paesi europei comparabili all'Italia per struttura geografica e demografica, come la Francia e la Gran Bretagna; sussistono differenze rilevanti tra le diverse regioni del Paese sotto il profilo della continuita' del servizio elettrico e, in generale, le regioni situate nel Nord presentano livelli effettivi di continuita' mediamente migliori di quelli delle regioni situate del Sud del Paese, anche confrontando ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione del territorio servito; la maggior parte delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica subite dagli utenti alimentati in bassa e in media tensione ha origine sulla rete di media tensione; la dinamica dei livelli effettivi della continuita' del servizio, quale risulta dai dati acquisiti dall'Autorita' per il triennio 1996-1998, evidenzia un miglioramento continuo, seppure con variazioni del tasso annuo di miglioramento; il miglioramento di cui al precedente alinea e' stato realizzato in presenza di una struttura tariffaria che non prevede il recupero di costi aggiuntivi relativi al miglioramento della continuita' del servizio; Considerati gli esiti del procedimento avviato dall'Autorita' con la delibera n. 81/1997 e in particolare i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al sopra richiamato documento per la consultazione "Regolazione della continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica", nonche' gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, tenute nei giorni 15, 16, 17 e 21 dicembre 1999; Considerato che nell'ambito delle suddette consultazioni sono state tra l'altro segnalate le esigenze di: concedere un adeguato periodo di tempo per pervenire a livelli effettivi di continuita' omogenei tra ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione; individuare ambiti territoriali distinti per i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999, sono previste iniziative di aggregazione tra le imprese distributrici dell'energia elettrica; introdurre specifici meccanismi per depurare le eventuali variazioni annuali dei livelli effettivi di continuita' dagli effetti dovuti alla variabilita' delle condizioni meteorologiche da un anno all'altro; Ritenuto che: la continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica rappresenti, oltre che una componente fondamentale della qualita' del servizio, anche un significativo fattore di competitivita' del sistema produttivo del Paese; sia necessario definire livelli nazionali di riferimento di continuita' del servizio uniformi per tutti gli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione, allo scopo di rispettare il principio della tariffa unica nazionale e di evitare discriminazioni tra utenti, e di consentire agli esercenti di distribuire e programmare in modo equilibrato e certo gli investimenti occorrenti a ridurre il numero e la durata delle interruzioni del servizio; il miglioramento rilevato nel triennio 1996-1998 debba essere considerato come rappresentativo di un "miglioramento tendenziale" dovuto a cambiamenti tecnologici, organizzativi e strutturali del servizio di distribuzione dell'energia elettrica che non puo' trovare riconoscimento in appositi parametri o altri elementi di riferimento tariffario; per consentire agli esercenti di raggiungere nella maggior parte degli ambiti territoriali i livelli nazionali di riferimento nel corso del periodo di regolazione 2000-2003 sia necessario effettuare recuperi di continuita' maggiori di quelli corrispondenti al miglioramento "tendenziale"; i recuperi di qualita' di cui all'articolo 2, comma 19 lettera a) della legge n. 481/1995 siano di conseguenza costituiti dai miglioramenti ulteriori rispetto al miglioramento tendenziale sopra indicato; sia opportuno fare riferimento ai suddetti recuperi di qualita' applicando alle imprese distributrici penalita' in caso di mancato rispetto dei livelli di miglioramento tendenziale e incentivazioni basate su meccanismi di riconoscimento dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita' del servizio, come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995, tali da favorire un rapido processo di miglioramento dei livelli effettivi di continuita' per raggiungere i livelli nazionali di riferimento; le interruzioni senza preavviso lunghe siano l'aspetto della continuita' del servizio maggiormente rilevante ai fini della valutazione dei recuperi di continuita', e che sia pertanto opportuno rinviare a successivi provvedimenti la regolazione delle interruzioni con preavviso, nonche' la definizione di livelli specifici di continuita' del servizio per le differenti tipologie di utenza; sia opportuno definire la disciplina dei livelli generali di continuita' con riferimento agli esercenti e agli ambiti con numero di utenti alimentati in bassa tensione superiore a cinquemila; allo scopo di attenuare le possibili variazioni annuali dei livelli effettivi di continuita' dovute anche alla variabilita' delle condizioni meteorologiche da un anno all'altro, sia opportuno definire l'indicatore di riferimento come la media mobile biennale dei valori annuali effettivi di continuita' del servizio, e rinviare l'introduzione di specifiche metodologie atte a depurare le interruzioni dalla variabilita' meteorologica successivamente allo svolgimento di ulteriori approfondimenti; Delibera: Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) distribuzione e' l'attivita' di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione; c) esercente e' l'esercente il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attivita' di distribuzione e l'attivita' di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale; d) media tensione (MT) e' la tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV; e) bassa tensione (BT) e' la tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV; f) utente e' il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione; g) utente MT e' il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a media tensione h) utente BT e' il cliente finale, idoneo o vincolato, allacciato alla rete di distribuzione alimentato a bassa tensione i) interruzione e' la condizione nella quale la tensione ai terminali di consegna dell'energia elettrica per un utente e' inferiore all'1% della tensione nominale; j) interruzione senza preavviso lunga e' l'interruzione di durata superiore a 3 minuti, in tutti i casi in cui gli utenti non siano stati preavvisati con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a un giorno; k) deliberazione n. 128/1999 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999; l) decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 1.2 Ai fini della presente direttiva si applicano altresi' la classificazione delle aree territoriali, la classificazione delle origini e delle cause delle interruzioni, gli indicatori di continuita' del servizio e le altre definizioni, contenuti negli articoli 2, 4, 6, 7 e 14 della deliberazione n. 128/1999.