Articolo 2
                       Ambito di applicazione
    2.1  Salvo  quanto  previsto  ai  successivi  commi  la  presente
direttiva si applica:
      a) a  partire dal 1o gennaio 2000, agli esercenti con numero di
utenti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, che non
abbiano  presentato  l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi
di  registrazione automatica di cui all'articolo 16, comma 16.3 della
deliberazione n. 128/1999;
      b) a  partire dal 1o gennaio 2001, agli esercenti con numero di
utenti  BT  superiore a 5.000 e non superiore a 100.000 alla data del
31 dicembre  1998,  che non abbiano presentato l'istanza di esenzione
temporanea   dagli   obblighi  di  registrazione  automatica  di  cui
all'articolo 16, comma 16.5 della deliberazione n. 128/1999.
    2.2  Per  gli  esercenti  che abbiano presentato istanza ai sensi
dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione n. 128/1999,
la  presente direttiva si applica dal 1o gennaio dell'anno successivo
a  quello  in  cui  termina  il periodo di esenzione temporanea dagli
obblighi di registrazione automatica delle interruzioni.
    2.3  Entro  il  31 marzo  2000 gli esercenti di cui al precedente
comma  2.1,  lettera  a), devono fornire all'Autorita' i valori degli
indicatori  di  continuita'  del  servizio  relativi al numero e alla
durata  delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti
BT, previsti dalla deliberazione n. 128/1999, riferiti agli anni 1999
e  1998  e  suddivisi per ambiti territoriali, come definiti ai sensi
del  successivo  articolo 3. Gli esercenti diversi da quelli previsti
dal  precedente  comma  2.1,  lettera  a),  devono fornire i medesimi
valori,  riferiti ai due anni precedenti, entro il 31 marzo del primo
anno in cui, per ciascun esercente, si applica la presente direttiva.
    2.4  Qualora  l'Autorita' accerti, mediante controlli tecnici, la
non validita' dei dati forniti dall'esercente ai sensi del comma 2.3,
la  data  di  inizio  di applicazione della presente direttiva per il
medesimo esercente e' differita all'anno successivo.