Articolo 2 Ambito di applicazione 2.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi la presente direttiva si applica: a) a partire dal 1o gennaio 2000, agli esercenti con numero di utenti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano presentato l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'articolo 16, comma 16.3 della deliberazione n. 128/1999; b) a partire dal 1o gennaio 2001, agli esercenti con numero di utenti BT superiore a 5.000 e non superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano presentato l'istanza di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica di cui all'articolo 16, comma 16.5 della deliberazione n. 128/1999. 2.2 Per gli esercenti che abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 16, commi 16.3 e 16.5, della deliberazione n. 128/1999, la presente direttiva si applica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui termina il periodo di esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni. 2.3 Entro il 31 marzo 2000 gli esercenti di cui al precedente comma 2.1, lettera a), devono fornire all'Autorita' i valori degli indicatori di continuita' del servizio relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT, previsti dalla deliberazione n. 128/1999, riferiti agli anni 1999 e 1998 e suddivisi per ambiti territoriali, come definiti ai sensi del successivo articolo 3. Gli esercenti diversi da quelli previsti dal precedente comma 2.1, lettera a), devono fornire i medesimi valori, riferiti ai due anni precedenti, entro il 31 marzo del primo anno in cui, per ciascun esercente, si applica la presente direttiva. 2.4 Qualora l'Autorita' accerti, mediante controlli tecnici, la non validita' dei dati forniti dall'esercente ai sensi del comma 2.3, la data di inizio di applicazione della presente direttiva per il medesimo esercente e' differita all'anno successivo.