Articolo 3 Ambito territoriale 3.1 Ai fini della presente direttiva, l'ambito territoriale e' definito come l'insieme delle aree territoriali comunali di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 128/1999, servite dallo stesso esercente all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione. 3.2 Nei comuni in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli esercenti che servono piu' del venti per cento degli utenti del comune, costituisce ambito territoriale l'insieme delle aree servite dall'esercente all'interno del comune e aventi lo stesso grado di concentrazione. 3.3 Qualora, per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3.1 e 3.2, un ambito territoriale comprenda un numero di utenti BT inferiore a 5.000, l'esercente e' tenuto ad unificare tale ambito territoriale ad un altro ambito territoriale avente lo stesso grado di concentrazione della stessa provincia o di una provincia limitrofa. Di tale unificazione l'esercente deve dare comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo 2000.