Articolo 5 Controlli sui dati forniti dagli esercenti 5.1 Qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui dati di continuita' del servizio forniti dagli esercenti ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/1999, l'Autorita' accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalita' previste da tale deliberazione, la medesima Autorita' provvede a definire, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato. 5.2 Il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma e' utilizzato per il calcolo delle penalita', se dovute, previste dal successivo articolo 8, comma 8.5 e degli indennizzi automatici, se dovuti, previsti dal successivo articolo 10, comma 10 gennaio Gli esercenti per i quali l'Autorita' abbia definito ai sensi del comma precedente il valore presunto dell'indicatore di riferimento non hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, ai riconoscimenti dei costi previsti dai successivi articoli 8, comma 8.5 e 9, comma 9.3.