Articolo 5
             Controlli sui dati forniti dagli esercenti
    5.1 Qualora, in esito a controlli effettuati anche a campione sui
dati  di  continuita'  del  servizio forniti dagli esercenti ai sensi
dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/1999, l'Autorita' accerti
che  tali  dati  non  siano  stati  registrati  secondo  le modalita'
previste  da  tale  deliberazione,  la  medesima Autorita' provvede a
definire,  sulla  base  delle risultanze dei controlli effettuati, il
valore   presunto   dell'indicatore   di   riferimento  per  l'ambito
territoriale interessato.
    5.2  Il  valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al
precedente  comma  e'  utilizzato  per il calcolo delle penalita', se
dovute,  previste  dal  successivo  articolo  8,  comma  8.5  e degli
indennizzi  automatici,  se  dovuti, previsti dal successivo articolo
10,  comma  10 gennaio  Gli  esercenti  per i quali l'Autorita' abbia
definito   ai   sensi   del   comma  precedente  il  valore  presunto
dell'indicatore  di  riferimento  non  hanno  diritto,  per  l'ambito
territoriale  interessato,  ai  riconoscimenti dei costi previsti dai
successivi articoli 8, comma 8.5 e 9, comma 9.3.