Articolo 2
                         Tipologie di utenza
    2.1  Ai fini del presente provvedimento sono definite le seguenti
tipologie di utenza:
      a) forniture in bassa tensione per usi domestici;
      b) forniture   in  bassa  tensione  per  usi  di  illuminazione
pubblica;
      c) forniture  in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei
per tutti gli altri usi;
      d) forniture  in  bassa  tensione a clienti vincolati per tutti
gli altri usi;
      e) forniture   in  media  tensione  per  usi  di  illuminazione
pubblica;
      f) forniture  in media tensione a clienti potenzialmente idonei
per tutti gli altri usi;
      g) forniture  in  media  tensione a clienti vincolati per tutti
gli altri usi;
      h) forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei;
      i) forniture in alta tensione a clienti vincolati.
    2.2  Si  considerano  destinate  ad usi domestici le forniture di
energia  elettrica utilizzate per alimentare tutte le applicazioni in
locali  adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con
esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti
penitenziari  e  strutture  abitative similari. Fra tali applicazioni
sono  inclusi  anche  i servizi generali della casa in fabbricati che
comprendano una sola abitazione.
    2.3  La  fornitura per usi domestici puo' essere utilizzata anche
per  alimentare  applicazioni  di  qualunque  tipo  in locali annessi
all'abitazione  ed  adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di
consultazione o a scopi agricoli, purche' la fornitura sia effettuata
con  unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi e la
potenza  disponibile  non superi 15 kW. Negli altri casi la fornitura
per   uso   domestico   viene   effettuata  per  alimentare  le  sole
applicazioni che interessano i locali destinati ad abitazione, mentre
per le altre applicazioni si utilizza una separata fornitura.
    2.4  Si considerano destinate ad usi di illuminazione pubblica le
forniture per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato,
delle  province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati
che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi o provvedimenti.
    2.5  Si  considerano  destinate  ad  altri usi tutte le forniture
diverse  da quelle destinate a usi domestici o a usi di illuminazione
pubblica.
    2.6  A  ciascun  punto  di consegna corrisponde una fornitura. Le
forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive,
di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre
utilizzazioni  con caratteristiche similari, attraverso piu' punti di
consegna  connessi  alla rete dello stesso esercente, in ciascuno dei
quali  la  potenza  disponibile  sia  non  superiore a 500W, entro il
limite   di  complessivi  100  kW,  sono  considerate  come  un'unica
fornitura.