Articolo 4
                   Codice di condotta commerciale
    4.1   Entro   il   30 giugno   2000  gli  esercenti,  sentite  le
associazioni   dei   consumatori   e  degli  utenti,  sono  tenuti  a
presentare, anche congiuntamente, all'Autorita' un Codice di condotta
commerciale recante norme di comportamento finalizzate a garantire la
necessaria  trasparenza  e  correttezza  nell'offerta  delle  opzioni
tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato.
    4.2  L'Autorita'  approva il Codice di condotta commerciale entro
sessanta   giorni  dalla  presentazione;  qualora  la  pronuncia  non
intervenga entro tale termine, tale codice si intende approvato.