(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 1)
                   Art. 1 - Campo di applicazione. 

 
1. La presente convenzione nazionale regola, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, del decreto  legislativo  30.12.1999  n.  502  e  successive
modificazioni  il  rapporto  di  lavoro  autonomo,   continuativo   e
coordinato che si instaura per le Aziende unita' Sanitarie  locali  -
di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per
lo svolgimento dei compiti e delle attivita' relativi ai settori di: 

 
a) assistenza primaria di medicina generale; 
b) continuita' assistenziale; 
c) attivita' territoriali programmate; 

 
in un quadro normativo di responsabilizzazione del medico di medicina
generale per la tutela  della  salute  dei  cittadini  che  lo  hanno
scelto. 
Essa regola inoltre, secondo le disposizioni del decreto  legislativo
502/92 e successive modificazioni e sulla base  delle  determinazioni
regionali in materia, le attivita' di: 

 
a) medicina dei servizi; 
b) emergenza sanitaria territoriale. 

 
2.  La  presente  convenzione  nazionale   definisce   le   attivita'
assistenziali  correlate  ai  livelli  essenziali   e   uniformi   di
assistenza  indicati  dalla  programmazione  sanitaria  nazionale   e
aziendale. 

 
3. Individua, inoltre, gli  ambiti  di  contrattazione  rimessi  alla
trattativa regionale e a quella Regionale. 

 
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 puo' essere instaurato  da
parte delle Aziende solo con i medici in possesso  dell'attestato  di
formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto
dai decreti legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.