(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 10)
                 Art. 10 - Rappresentante sindacale. 
  
1. Al fine di  definire  regole  di  indirizzo  volte  ad  assicurare
l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentativita'",  ai
sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.  502/92  e  successive
modificazioni e, sottolineata la necessita' di garantire il piu' alto
grado di trasparenza  nelle  relazioni  sindacali,  si  indica,  come
criterio di riferimento per la determinazione di tale  requisito  sul
piano  nazionale,  delle  Confederazioni  e  delle   Federazioni   ed
Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa. 
  
2. La consistenza  associativa  e'  rilevata  in  base  alle  deleghe
conferite alle  singole  Aziende  dai  medici  convenzionati  per  la
ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1o Gennaio
di ogni anno ed e' trasmessa, entro il  mese  di  febbraio,  mediante
comunicazione delle  stessa  Aziende,  per  tramite  dell'Assessorato
Regionale alla Sanita' di appartenenza, al Ministero della Sanita'  -
Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio  Sanitario  Nazionale
ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.. 
  
3. Per le trattative disciplinate dall'art. 8 del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni, la consistenza  associativa  e'
determinata sulla base dei dati riferiti all'anno precedente a quello
in  cui  si  procede  all'avvio  delle  trattative  per  il   rinnovo
dell'Accordo collettivo nazionale. 
  
4. In tutti gli  altri  casi  in  cui  occorra  il  riferimento  alla
consistenza associativa, essa e' riferita ai dati rilevati  nell'anno
precedente. 
  
5. Sono considerate maggiormente e  rappresentative,  ai  fini  della
contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali  che,
relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di
iscritti risultanti dalle deleghe  per  la  ritenuta  del  contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 
  
6. Contestualmente alla ritenuta sindacale,  le  Aziende  inviano  ai
rispettivi sindacati provinciali l'elenco dei  medici  ai  quali  sia
stata effettuata  la  ritenuta  sindacale,  con  l'indicazione  delle
relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare  l'esattezza
della ritenuta medesima. 
  
7. La riscossione delle quote sindacali per i  sindacati  avviene  su
delega del medico attraverso  le  Aziende  con  versamento  in  conto
corrente intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo  della  banca
incaricata delle operazioni di liquidazione del compensi. 
  
8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto
della normativa vigente. 
  
9. Le organizzazioni sindacali firmatarie del  presente  Accordo,  in
possesso dei requisiti di rappresentativita' di  cui  al  comma  5  a
livello nazionale, sono legittimate alla trattativa  e  alla  stipula
degli Accordi regionali. 
  
10.  Gli   Accordi   aziendali   possono   essere   stipulati   dalle
organizzazioni   sindacali   in    possesso    dei    requisiti    di
rappresentativita' di cui al comma  5,  livello  regionale.  Da  tale
requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente   Accordo   purche'   in   possesso   del    requisito    di
rappresentativita' di cui al comma 5 a livello aziendale. 
  
11. Nel caso in cui  il  requisito  di  cui  al  comma  5  sia  stato
conseguito mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni  sindacali,
il soggetto contrattuale e' unico e partecipa alle trattative e  alla
stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.