(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 11)
                    Art. 11 - Comitato aziendale 
  
1. In ciascuna azienda,  o  ambito  diverso  definito  dalla  Regione
previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  e'  costituito  un  comitato
aziendale  permanente  composto  da  rappresentanti  dell'Azienda   e
rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  a  norma  dell'art.  10.  Il
Direttore generale o suo  delegato  provvede  alla  convocazione  del
Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una  delle
parti. 
  
2. Il comitato aziendale espone pareri obbligatori: 
  
a) richiesta di deroga temporanea  al  massimale  di  scelte  di  cui
all'art. 25; 
  
b) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni  di  cui
all'art. 27, comma 3; 
  
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 6,  comma
1, lettera e); 
  
d) deroghe di cui all'art. 21, comma 10, all'obbligo di residenza; 
  
e) variazione degli ambiti di scelta; 
  
f) individuazione delle zone disagiate; 
  
e) ogni altro parere previsto dal presente Accordo  e  dagli  Accordi
regionali ed aziendali. 
  
3. Inoltre il comitato aziendale e' preposto alle  definizione  degli
accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente
accordo o da accordi regionali o aziendali. 
  
4.  Il  comitato  esprime  pareri  sui  rapporti   convenzionali   di
assistenza  primaria,   di   continuita'   assistenziale,   emergenza
sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attivita'  programmate
territoriali. 
  
5. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario
allo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.