Art. 11 - Comitato aziendale 1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e' costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'art. 10. Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti. 2. Il comitato aziendale espone pareri obbligatori: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25; b) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 27, comma 3; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e); d) deroghe di cui all'art. 21, comma 10, all'obbligo di residenza; e) variazione degli ambiti di scelta; f) individuazione delle zone disagiate; e) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali. 3. Inoltre il comitato aziendale e' preposto alle definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali. 4. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attivita' programmate territoriali. 5. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.