(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 12)
                    Art. 12 - Comitato regionale 
  
1. In ciascuna regione e' istituito un comitato permanente  regionale
composto da rappresentanti della regione e  da  rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
regionale a norma dell'art. 10. L'Assessore regionale alla sanita', o
suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato  ordinariamente
ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti. 
  
2. Il comitato permanente e' preposto: 
  
a) alla definizione degli accordi regionali; 
  
b) a  formulare  proposte  ed   esprimere   pareri   sulla   corretta
   applicazione delle norme del  presente  accordo  e  degli  accordi
   regionali; 
  
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; 
  
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da
   esperti delle aziende e da medici di  medicina  generale,  per  la
   verifica  degli  standard  erogativi  e  di  individuazione  degli
   indicatori di qualita'. 
  
3. L'attivita' del comitato permanente e'  comunque  prioritariamente
finalizzata  a  fornire   indirizzi   uniformi   alle   aziende   per
l'applicazione dell'accordo nazionale e degli accordi regionali ed e'
sede di osservazione degli accordi aziendali. 
  
4.  La  Regione  fornisce  il  personale,  i  locali  e   quant'altro
necessario per assicurare lo svolgimento  dei  compiti  assegnati  al
comitato regionale.