(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 13)
            Art. 13 - Osservatorio consultivo permanente. 
  
1. Con Decreto del Ministro della Sanita'  e'  istituito,  entro  tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla  Gazzetta
Ufficiale, nell'ambito del Servizio  rapporti  convenzionati  con  il
S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: 
  
- rilevare ed esaminare  le  eventuali  questioni  interpretative  ed
  applicative derivanti dall'applicazione  dell'accordo  nazionale  e
  degli Accordi regionali  anche  attraverso  il  monitoraggio  delle
  deliberazioni dei Comitati regionali; 
  
- analizzare il rapporto di conformita' degli accordi  regionali  con
quello nazionale; 
  
- monitorare  raccordandosi,  ove  necessario,   con   le   strutture
  organizzative del Ministero della Sanita' e  con  l'Agenzia  per  i
  servizi sanitari regionali, i  risultati  raggiunti  dagli  Accordi
  regionali  per  favorirne  l'attuazione  su  tutto  il   territorio
  nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della medicina
  generale, nonche' le problematiche relative alla formazione; 
  
- curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle Regioni; 
  
- promuovere e supportare con il coinvolgimento  dell'Agenzia  per  i
  servizi sanitari regionali, l'avvio delle trattative e la  relativa
  conclusione,  degli  Accordi  decentrati  regionali  previsti   dal
  presente Accordo. 
  
2.  L'osservatorio  esamina  altresi'  i   problemi   scaturenti   da
provvedimenti  legislativi  e  da  pronunce  della  magistratura  che
incidano direttamente nella  disciplina  dei  rapporti  convenzionali
quale risulta dall'accordo. 
  
3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita'  Servizio
per i rapporti convenzionali con il SSN - ed e composto: 
  
- dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali  con  il
SSN, con Funzioni di Presidente, o da un suo delegato; 
  
- da 6  membri  designati  dagli  Assessori  regionali  alla  Sanita'
  componenti la delegazione di parte pubblica dei  quali  uno  e'  il
  capo  della  delegazione  regionale  trattante  la  stipula   della
  convenzione o suo delegato; 
  
- da 7 rappresentati dei medici convenzionati di  medicina  generale,
  indicati dai  sindacati  maggiormente  rappresentativi  individuati
  sulla base della rappresentativita' di cui al comma 5 dell'art. 10,
  con criterio di proporzionalita' tra essi. 
  
4. Le finzioni di segretario  dell'osservatorio  sono  svolte  da  un
funzionario amministrativo ministeriale. 
  
5. L'osservatorio si riunisce di norma all'inizio di  ogni  trimestre
su convocazione del Presidente o  a  seguito  di  richiesta  motivata
inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 
  
6. Di  ogni  riunione  sara'  redatto  apposito  verbale  che  verra'
trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le
Regioni  e  Province  Autonome  per  gli  eventuali   incombenti   di
rispettiva competenza. 
  
7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio  non
comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della
Sanita'. 
  
8. Ai lavori possono essere invitati esperti o  altri  rappresentanti
delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 
  
9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi  regionali
stipulati nelle materie di cui al presente accordo. 
  
10. Ai medici di medicina  generale  che  partecipano  alle  riunioni
dell'Osservatorio consultivo permanente e riconosciuto il rimborso di
cui al comma  1  dell'articolo  9  del  presente  Accordo  e  con  le
modalita' dallo stesso previste.