(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 14)
       Art. 14 - Programmazione e monitoraggio delle attivita' 
  
1. Ai sensi dell'art. 3-quater, comma 7, del decreto  legislativo  n.
502/92  e  successive  modificazioni,   nell'ambito   delle   risorse
assegnate al distretto per il conseguimento degli obiettivi di salute
della  popolazione  di  riferimento,  e  in  virtu'  della  autonomia
tecnico-gestionale   ed   economico-finanziaria,   con   contabilita'
separata all'interno del bilancio della Azienda il  "Programma  delle
attivita'  territoriali"  nel  rispetto  delle  normative  regionali,
prevede: 
  
a) le attivita' di medicina generale previste del decreto legislativo
   sopra  richiamato  all'art.  3-quinquies  e  dal  Piano  sanitario
   nazionale, approvato con il D.P.R del 23/7/98 -  cioe'  assistenza
   primaria,   continuita'   assistenziale,    emergenza    sanitaria
   territoriale e medicina dei servizi - ed il relativo finanziamento
   sulla base della quota capitaria  di  finanziamento  erogata  alla
   Azienda dalla Regione; 
  
b) altre attivita' territoriali pertinenti  la  medicina  generale  e
   attivita' intersettoriali, cui  partecipa  la  medicina  generale,
   definite dagli Accordi regionali ed aziendali, con la  indicazione
   dello specifico finanziamento. 
  
2. Le attivita' territoriali riguardanti la medicina generale di  cui
alla lettera b) del comma 1, sono in particolare: 
  
a) attivita' di formazione, informazione, e revisione  fra  pari  dei
medici di medicina generale; 
  
b) prestazioni aggiuntive dei medici di medicina  generale,  comprese
   quelle informatiche, di  ricerca  epidemiologica,  statistica,  di
   calcolo di spesa; 
  
c)  servizi  di  supporto  alla  attivita'  dei  medici  di  medicina
generale, di tipo strutturale, strumentale e di personale; 
  
d)  potenziamento  delle   attivita'   distrettuali   di   assistenza
domiciliare di cui al presente Accordo; 
  
e) progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali; 
  
f) progetti a livello di spesa programmato; 
  
g) sviluppo delle forme associative  nelle  condizioni  di  oggettiva
difficolta' socio-geografica; 
  
h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici  di
medicina generale; 
  
i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed
assistenziali, 
  
j) conferenze di consenso nell'ambito del distretto; 
  
k) sviluppo di attivita' integrate ospedale-territorio; 
  
l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto. 
  
3. Il finanziamento delle attivita' indicate al comma 2 e' assicurato
dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo  definite  a  livello
regionale, utilizzando: 
  
a) appositi stanziamenti,  anche  relativi  a  finanziamenti  per  la
   medicina  generale  non  utilizzati  negli  esercizi   precedenti,
   finalizzati  all'attuazione  di  specifici  progetti  o  programmi
   individuati dagli accordi regionali ed aziendali; 
  
b)  stanziamenti  conseguenti  alla  razionalizzazione  della   spesa
diretta o indotta dai medici di medicina generale; 
  
c) finanziamenti ricevuti da soggetti non  appartenenti  al  Servizio
   Sanitario Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti
   la medicina generale; 
  
d) attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti
   che non hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda stessa
   o in altra Azienda. 
  
4. Fatte salve diverse determinazioni a livello  regionale,  pur  nel
rispetto dei principi di  unitarieta'  e  di  intersettorialita'  del
"Programma delle attivita' distrettuali", il Direttore del distretto,
unitamente  ai  propri   collaboratori,   e'   coadiuvato,   per   il
monitoraggio  delle  iniziative   previste   dal   Programma   stesso
concernenti la medicina generale, da un medico di  medicina  generale
membro di  diritto  dell'Ufficio  di  coordinamento  delle  attivita'
distrettuali sulla base delle disposizioni ragionali in materia e  da
due rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra  quelli
operanti nel distretto. 
  
5. In particolare sono oggetto del monitoraggio: 
  
a) l'andamento, per la  parte  concernente  la  medicina  generale  e
   indicata ai commi 2  e  3,  dell'attuazione  del  Programma  delle
   attivita' distrettuali e della gestione delle relative risorse; 
  
b) l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti  tra
   medicina  generale  e  medicina  specialistica   ambulatoriale   e
   ospedaliera,   in   riferimento   a   linee    guida    condivise,
   all'applicazione di percorsi  diagnostico-terapeutici  concordati,
   al rispetto delle note della Commissione unica del farmaco  (CUF),
   anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali. 
  
6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione
di momenti di verifica e revisione  di  qualita',  di  conferenze  di
consenso  e  per  l'applicazione  nel  distretto  dei  programmi   di
attivita' finalizzata al rispetto dei livelli di  spesa  programmati,
come concordati ai sensi dell'art. 72. 
  
7.  Le  Aziende  assicurano  la  predisposizione  di  appropriati  ed
effettivi  strumenti  di  informazione  per   garantire   trasparenza
all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.