(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 15-bis)
  Art. 15-bis - Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse 
  
1. Il medico di medicina generale  concorre,  unitamente  alle  altre
figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a: 
  
a) assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle  risorse  messe  a
   disposizione dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali
   ed appropriati di assistenza ed in  attesa  della  definizione  di
   linee  guida  consensuali,  come  previsto  dal  Piano   sanitario
   nazionale 1998-2000 e dall'art. 14, comma 2, lettera i); 
  
b) ricercare la sistematica riduzione degli  sprechi  nell'uso  delle
   risorse disponibili mediante adozione di principi di qualita' e di
   medicina basata sulle essenze scientifiche; 
  
c) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza  degli
   interventi in base ai quali le risorse devono  essere  indirizzate
   verso le prestazioni la cui efficacia e' riconosciuta  secondo  le
   evidenze scientifiche e  verso  i  soggetti  che  maggiormente  ne
   possono trarre beneficio. 
  
2.  Le  prescrizioni  di  prestazioni  specialistiche,  comprese   le
diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero,  del  medico  di  medicina
generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo
scienza e coscienza. 
  
3. Nell'applicazione delle norme di cui  all'art.  1,  comma  4,  del
decreto legge 20 giugno 1996, n.  323  convertito  con  modificazioni
nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra  l'altro
per le prescrizioni farmaceutiche  l'obbligo  da  parte  di  tutti  i
medici del rispetto  delle  condizioni  e  limitazioni  previste  dai
provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la segnalazione di
eventuali infrazioni all'Ordine  professionale  di  iscrizione  e  al
Ministero della sanita' nonche' l'obbligo per il medico di rimborsare
il farmaco indebitamente prescritto, si applicano le procedure  ed  i
principi di cui ai successivi commi. 
  
4. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del  medico  di
medicina generale ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate,
sottopongono il caso ai soggetti individuati all'art.  14,  comma  4,
deputati a verificare, ai sensi del comma 5  dello  stesso  articolo,
l'appropriatezza    prescrittiva    nell'ambito    delle    attivita'
distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o
da suo delegato, e da un medico individuato dal  direttore  sanitario
della Azienda. 
  
5. L'organismo  suddetto  esamina  il  caso  entro  30  giorni  dalla
segnalazione tenendo conto dei seguenti principi: 
  
a) la ipotesi di irregolarita' deve essere contestata al  medico  per
   iscritto entro gli ulteriori 15 giorni  assegnandogli  un  termine
   non inferiore a 15 giorni per  le  eventuali  controdeduzioni  e/o
   alla richiesta di essere ascoltato: 
  
b) il   risultato   dell'accertamento,   esaminate    le    eventuali
   controdeduzioni e/o udito il medico interessato, e' comunicato  al
   Direttore Generale della Azienda per i provvedimenti di competenza
   e al medico interessato. 
  
6.  La  prescrizione  farmaceutica  e'  valutata  tenendo  conto  dei
seguenti elementi: 
  
a) sia oggetto di occasionale, e  non  ripetuta,  inosservanza  delle
norme prescrittive dovuta ad errore scusabile; 
  
b) sia stata  determinata  da  un  eccezionale  stato  di  necessita'
   attuale al momento della prescrizione con pericolo di danno  grave
   alla vita o all'integrita' della  persona  che  non  possa  essere
   evitato con il ricorso alle competenti  strutture  o  servizi  del
   S.S.N.; 
  
c) sia stata determina dalla novita' del farmaco prescritto e/o dalla
   novita' della nota CUF, o di altra legittima  norma,  e  comunque,
   per un periodo non superiore a 30  giorni  dalla  immissione  alla
   vendita, dall'emanazione ufficiale  della  nota  CUF  o  di  altra
   legittima norma.