Art 15-ter - Struttura del compenso 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera d), del D.L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, la struttura del compenso del medico di medicina generale si articola: a) quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi capi del presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente accordo, modulata in rapporto alle classi di eta' individuate all'articolo 45; b) una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli si spesa programmati di cui alla lettera f) dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato; c) una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste nel presente accordo e negli accordi regionali in quanto funzionali alla sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata. 2. Le modalita' di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai successivi art. 45, 57, 6l, 68, e, per quanto di competenza, dagli Accordi regionali ed aziendali.