(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 15-ter)
                 Art 15-ter - Struttura del compenso 
  
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera d),  del  D.L.vo  n.  502/92
come successivamente modificato, la struttura del compenso del medico
di medicina generale si articola: 
  
a) quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi
   capi del presente Accordo  -  o  capitaria  per  ciascun  soggetto
   iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle
   funzioni definite dal presente accordo, modulata in rapporto  alle
   classi di eta' individuate all'articolo 45; 
  
b) una quota variabile in  considerazione  del  raggiungimento  degli
   obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del  rispetto  dei
   conseguenti livelli si spesa programmati di cui  alla  lettera  f)
   dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato; 
  
c) una  quota  variabile  in  considerazione  dei  compensi  per   le
   prestazioni e le attivita' previste nel presente accordo  e  negli
   accordi regionali in quanto funzionali alla sviluppo dei programmi
   di cui alla lettera f) sopra richiamata. 
  
2. Le modalita' di corresponsione dei compensi di cui  ai  precedenti
commi sono stabilite nel rispetto dei principi  generali  di  cui  al
presente articolo, dai successivi art. 45, 57, 6l, 68, e, per  quanto
di competenza, dagli Accordi regionali ed aziendali.