(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 16)
        Art. 16 - Responsabilita' convenzionali e violazioni. 
                         Collegio arbitrale. 
  
1.  I  medici  convenzionati  di  medicina   generale   sono   tenuti
all'osservanza degli obblighi e dei  compiti  previsti  dal  presente
accordo e dagli accordi regionali e  aziendali.  Non  possono  essere
oggetto  di  contestazione  a  carico  del  medico  le   inosservanze
derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori
dell'Azienda. 
  
2. Le violazioni danno luogo, secondo  la  gravita'  dell'infrazione,
all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
  
a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali
relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta; 
  
b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e  per
infrazioni di una certa gravita'; 
  
c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10%
   e non superiore al 20% per la  durata  massima  di  sei  mesi  per
   infrazioni di media gravita' o per reiterate  (oltre  la  seconda)
   applicazioni della sanzione di cui alla precedente lettera b);  d)
   sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non
   superiore a sei mesi in particolare per: 
-  gravi  infrazioni   finalizzate   all'acquisizione   di   vantaggi
personali; 
-  omessa  o  infedele  comunicazione  di   circostanze   comportanti
incompatibilita', limitazioni di massimale o benefici economici; 
- recidiva di  infrazioni  che  hanno  comportato  la  riduzione  del
trattamento economico; 
  
e) revoca per inflazioni particolarmente gravi compresa quella di cui
   all'art. 6. comma 2, o per recidiva di infrazioni che  hanno  gia'
   portato alla sospensione del rapporto. 
  
3. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito  al  medico,  entro  30
giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza  e  lo  sente  a  sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La  convocazione
per la difesa non puo' avvenire prima che siano trascorsi  15  giorni
dall'invio della contestazione scritta dell'addebito. 
  
4. Il Direttore generale, valutate  le  controdeduzioni  addotte  dal
medico in sede di difesa, procede all'archiviazione del caso  o  alla
irrogazione  della   sanzione.   Il   provvedimento   e'   notificato
all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.  Qualora  siano
trascorsi inutilmente i l5 giorni dalla convocazione per la difesa  o
entro tale termine non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione,  il
Direttore generale da' corso alla irrogazione della sanzione  e  alla
sua notifica all'interessato entro 10 giorni. 
  
5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione puo' impugnarla nei
confronti del Direttore generale della Azienda entro  30  giorni  dal
ricevimento,  anche  a  mezzo  di  procuratore,  chiedendo   che   la
controversia sia sottoposta al giudizio del Collegio arbitrale. 
  
6. Il Collegio e composto da tre arbitri: 
  
- uno  con  funzioni  di  Presidente,  individuato   nel   Presidente
  dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di Regione  o  suo
  delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento  sia
  iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di Regione il Presidente
  designato delega, con atto formale, un Presidente  dell'Ordine  dei
  medici di altra provincia della Regione; 
  
- uno nominato dal medico; 
  
- uno nominato dal Direttore generale della azienda, di norma  scelto
fra i dipendenti della stessa Azienda. 
  
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  dell'azienda
sanitaria locale di riferimento. 
  
7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al  Collegio
arbitrale la decisione  sulla  controversia,  il  Direttore  generale
della azienda entro 10 giorni: 
  
- sospende l'applicazione della sanzione; 
  
- individua il membro da nomina aziendale  ed  acquisisce  l'atto  di
accettazione dell'incarico; 
  
- richiede al Presidente dell'Ordine  del  capoluogo  di  Regione  il
nominativo del Presidente del Collegio; 
  
- il Presidente dell'ordine  deve  rispondere  entro  10  giorni  dal
ricevimento; 
  
- ricevuta  la  comunicazione  del  nominativo  del  presidente,   il
  Direttore generale dell'azienda costituisce,  entro  10  giorni  il
  Collegio arbitrale, dispone  la  notifica  della  deliberazione  ai
  membri del Collegio e al medico interessato e  la  trasmissione  di
  tutti gli atti riguardanti il caso al  presidente.  Questi  convoca
  entro 8 giorni dal ricevimento della  notifica,  con  allegati  gli
  atti, il Collegio arbitrale. 
  
Le parti hanno diritto di: 
  
- essere ascoltate dal Collegio arbitrale; 
  
- presentare al Collegio ulteriori documenti e  memorie  inerenti  il
caso. 
  
8. Il Collegio,  udite  le  parti  se  ne  hanno  fatta  richiesta  e
acquisita l'eventuale documentazioni dalle stesse prodotta, emette il
lodo entro 7 giorni dalla seduta  e  ne  da'  comunicazione  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate. 
  
9. L'Azienda ricevuto il deliberato del  Collegio  si  conforma  allo
stesso con provvedimento del Direttore Generale. 
  
10. I termini previsti dal presente articolo sono perentori. 
  
11. l'atto di contestazione  e  il  provvedimento,  con  allegata  la
relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate
all'Ordine provinciale  d'iscrizione  del  medico,  ai  fini  di  cui
all'art.  8,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  502/92,  come
successivamente modificato. 
  
12. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma  2,  lett.
D), l'Azienda nomina il sostituto. I  compensi  vengono  corrisposti,
fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione  al
medico sostituito dei compensi di cui all'art. 45, lett. A3. 
  
13.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto   delle   sanzioni
disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni
e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione. 
  
14. Per quanto non previsto dal presente  articolo  si  rimanda  alle
norme del Codice Civile.