(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 17)
            Art. 17 - Esercizio del diritto di sciopero. 
     Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione. 
  
1. Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili
ai sensi della legge 146/1990, art. 2, comma 2, le visite domiciliari
urgenti e l'assistenza domiciliare integrata,  nonche'  le  forme  di
assistenza domiciliare programmata a malati terminali. 
  
2.  Nel  campo  della  continuita'  assistenziale  e   dell'emergenza
sanitaria temporale, oltre a quelle previste dal precedente  comma  1
per  quanto  di  competenza,  sono  prestazioni  indispensabili   gli
interventi di cui agli artt.  52  e  65  limitatamente  agli  aspetti
diagnostici e terapeutici. 
  
3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2, in caso  di  sciopero  della
categoria dei medici di medicina generale convenzionati continuano ad
essere erogate con le procedure e secondo  le  modalita'  di  cui  ai
commi 4, 6 e 7. 
  
4.  Il  diritto  di  sciopero  dei  medici   di   medicina   generale
convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15  giorni.  I
soggetti che promuovono lo sciopero,  contestualmente  al  preavviso,
indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 
  
5. I medici di medicina generale  che  si  astengono  dal  lavoro  in
violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da
valutare ai sensi dell'art. 16. 
  
6. Le organizzazioni sindacali  si  impegnano  a  non  effettuare  le
azioni di sciopero: 
  
a) nel mese di agosto; 
  
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; 
  
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
   consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per  i
   rispettivi ambiti territoriali; 
  
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; 
  
e)  nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  Martedi'
successivo. 
  
7. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare  gravita'  o  di
calamita'   naturali   gli   scioperi   dichiarati    si    intendono
immediatamente sospesi. 
  
8. In conformita' agli accordi di cui al comma successivo le  Aziende
individuano, in occasione degli scioperi dei  medici  di  continuita'
assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei
medici tenuti alle  prestazioni  indispensabili  ed  esonerasi  dallo
sciopero stesso,  comunicando  cinque  giorni  prima  della  data  di
effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi  nei  contingenti,
come sopra individuati alle organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai
singoli  interessati.  Il  medico  individuato  ha  il   diritto   di
esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione  della
comunicazione, la volonta' di  aderire  allo  sciopero  chiedendo  la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile. 
  
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  che  rende  esecutivo  l'accordo  sono  stabiliti,
relativamente  agli  addetti  della   continuita'   assistenziale   e
dell'emergenza sanitaria, con apposite intese a livello regionale,  i
criteri per la determinazione di contingenti di personale  medico  da
esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di  categoria  al
fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 1,
nonche' per la loro distribuzione territoriale.