(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 2)
                   Art. 2 - Graduatoria regionale 
  
1.  I  medici  da  incaricare  per  l'espletamento  delle   attivita'
disciplinate dal presente accordo  sono  tratti  da  una  graduatoria
unica  generale  per  titoli,  predisposta  annualmente   a   livello
regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanita'. Le Regioni
possono adottare,  nel  rispetto  delle  norme  di  cui  al  presente
Accordo,   procedure   tese   allo    snellimento    burocratico    e
all'abbreviazione  dei  tempi   necessari   alla   formazione   della
graduatoria. 
  
2. I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria di  cui  al
precedente comma  1,  devono  possedere  i  seguenti  requisiti  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
  
a) iscrizione all'albo professionale; 
b) essere  in  possesso  dell'attestato  di  formazione  in  medicina
generale,  o  titolo  equipollente,   come   previsto   dai   decreti
legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368. 
  
3. Ai fini dell'inclusione della graduatoria annuale i medici  devono
presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del  31
gennaio, all'assessorato alla  sanita'  della  regione,  o  ad  altro
soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro
attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera  A),
corredata  dalla  documentazione  atta  a  provare  il  possesso  dei
requisiti  e  dei  titoli  dichiarati  o  dall'autocertificazione   e
dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. 
  
4.  Ai  fini  della  determinazione  del  punteggio  valido  per   la
graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla  data  del  31
dicembre. 
  
5. Il medico che sia gia' stato iscritto nella graduatoria  regionale
dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il
certificato di iscrizione all'albo professionale e la  documentazione
probatoria degli ulteriori titoli  acquisiti  nel  corso  dell'ultimo
anno nonche' di eventuali titoli non  presentati  per  la  precedente
graduatoria o autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi
della normativa vigente. 
  
6. La domanda e la documentazione allegata devono  essere  in  regola
con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 
  
7. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e  dei  criteri
di  valutazione  di  cui  al  successivo  art.  3,   predispone   una
graduatoria  regionale  da  valere  per  l'anno  solare   successivo,
specificando,  a  fianco  di   ciascun   nominativo,   il   punteggio
conseguito, la residenza ed  evidenziando  l'eventuale  possesso  del
titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto
legislativo del  8.8.1991,  n.  256  e  al  Decreto  Legislativo  del
17/8/1999 n. 368. 
  
8. La  graduatoria  e'  resa  pubblica  entro  il  30  settembre  sul
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  ed  entro  30   giorni   dalla
pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Assessorato
regionale alla sanita' istanza di riesame  della  loro  posizione  in
graduatoria. 
  
9. La graduatoria regionale e' approvata e pubblicata sul  Bollettino
Ufficiale della Regione  in  via  definitiva  entro  il  31  dicembre
dall'Assessorato regionale alla sanita'.