Art. 3 - Titoli per la formazione delle graduatorie. 1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode: p. 1,00 b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109: p. 0,50 c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104: p. 0,30 d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 2,00 e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 0,50 f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 368/99: p. 7,20 II - Titoli di servizio a) Attivita' di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 compresa quella svolta in qualita' di associato per ciascun mese complessivo: p. 0,20 Il punteggio e' elevato a 0,30 per l'attivita' nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) attivita' di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a piu' di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c) per ciascun mese complessivo: p. 0,20 c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuita' assistenziale in forma attiva per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,20 (Per ciascun mese solare non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); c1) servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza sanitaria territoriale per ogni mese di attivita': p. 0,20 c2) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione nella medicina dei servizi per ogni mese di attivita' ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,20 c3) servizio effettivo nelle attivita' territoriali programmate per ogni mese di attivita' corrispondente a 52 ore: p. 0,10 d) attivita' programmata nei servizi territoriali di continuita' assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilita', ai sensi del presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,05 e) attivita' medica nei servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo: p. 0,20 f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualita' di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese: p. 0,10 Tale punteggio e' elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva e' svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del presente Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico; f1) servizio civile volontario espletato per finalita' e scopi umanitari o di solidarieta' sociale svolto in concomitanza di incarico ai sensi del presente Accordo, per ciascun mese: p. 0,10 g) attivita' anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi per ciascun mese complessivo: p. 0,10 h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanita' per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese: p. 0,05 i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo determinato e indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un massimo di mesi cinque) per ciascun mese: p. 0,20 Tale punteggio e' elevato a 0,30 al mese se l'astensione per gravidanza e puerperio e' concomitante ad incarico di medicina generale a tempo indeterminato nella regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento. 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni anche non continuativi (pur con le limitazioni di cui al precedente comma 1, titoli di servizio, lettera b) sono valutate come un mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuita' assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei servizi e alle attivita' programmate di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complessivo di ore di attivita' superiore a 48. 3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attivita' svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. Le attivita' di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili. 4. A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea e, infine, la minore eta'. 5. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo. 6. Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuita' assistenziale rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, nel corso dell'anno 2000, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 4, lettera a), e dell'art 49, comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale: a - una percentuale variabile dal 60% al 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n. 368/99; b - una percentuale variabile dal 40% al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a). 7. Qualora non vengano assegnati per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e di continuita' assistenziale spettanti ad una delle due riserve di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti. 8. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti e degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione di cui al precedente comma 6, fatto salvo il disposto di cui al comma 7. 9. Ai fini del disposto del precedente comma 8, gli aspiranti alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti dichiarano, all'atto della relativa domanda, la riserva per la quale intendono concorrere. 10. I quozienti frazionali derivanti dall'applicazione delle percentuali di riserva di cui al precedente comma 6 sono approssimati alla unita' piu' vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva piu' bassa.