(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 3)
        Art. 3 - Titoli per la formazione delle graduatorie. 
  
1. I titoli valutabili ai fini  della  formazione  delle  graduatorie
sono  elencati  qui  di  seguito  con  l'indicazione  del   punteggio
attribuito a ciascuno di essi: 
  
I - Titoli accademici e di studio: 
  
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode: p. 
   1,00 
  
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109: p. 0,50 
  
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104: p. 0,30 
  
d) specializzazione  o  libera  docenza  in   medicina   generale   o
   discipline equipollenti ai sensi delle  vigenti  disposizioni  per
   ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 2,00 
  
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di
   medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni per ciascuna
   specializzazione o libera docenza: p. 0,50 
  
  
f) attestato di formazione in medicina generale di  cui  all'art.  1,
comma 2, e all'art 2, comma 2, del decreto legislativo  n.  256/91  e
delle corrispondenti norme del decreto legislativo 368/99: p. 7,20 
  
II - Titoli di servizio 
  
a) Attivita' di medico di assistenza primaria convenzionato ai  sensi
   dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art 8, comma 1, del decreto
   legislativo n.  502/92  compresa  quella  svolta  in  qualita'  di
   associato per ciascun mese complessivo: p. 0,20 
Il punteggio e' elevato a  0,30  per  l'attivita'  nell'ambito  della
regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; 
  
b) attivita'  di  sostituzione  del  medico  di  assistenza  primaria
   convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a  piu'
   di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni  continuativi
   (le sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del  titolare  sono
   valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni
   effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23 sono valutate  con
   gli stessi criteri  di  cui  alla  lettera  c)  per  ciascun  mese
   complessivo: p. 0,20 
  
c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato  o  anche  a
   titolo di  sostituzione,  nei  servizi  di  guardia  medica  e  di
   continuita'  assistenziale  in  forma   attiva   per   ogni   mese
   ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,20 
(Per ciascun mese solare non puo' essere considerato un numero di ore
superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo
al settore); 
  
c1) servizio  effettivo  con   incarico   a   tempo   determinato   e
    indeterminato nella emergenza  sanitaria  territoriale  per  ogni
    mese di attivita': p. 0,20 
  
  
c2)  servizio  effettivo  con  incarico  a  tempo   indeterminato   o
determinato o di sostituzione nella medicina  dei  servizi  per  ogni
mese di attivita' ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,20 
  
c3) servizio effettivo nelle attivita' territoriali  programmate  per
ogni mese di attivita' corrispondente a 52 ore: p. 0,10 
  
d) attivita' programmata  nei  servizi  territoriali  di  continuita'
   assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale  in  forma  di
   reperibilita', ai  sensi  del  presente  accordo:  per  ogni  mese
   ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,05 
  
e) attivita'  medica  nei  servizi  di  assistenza  stagionale  nelle
   localita' turistiche organizzati dalle Regioni  o  dalle  Aziende:
   per ciascun mese complessivo: p. 0,20 
  
f) servizio militare di leva  (o  sostitutivo  nel  servizio  civile)
   anche in qualita' di Ufficiale Medico  di  complemento  e  per  un
   massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento  del  diploma  di
   laurea in medicina: per ciascun mese: p. 0,10 
Tale punteggio e' elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva
e' svolto in concomitanza di  incarico  conferito  dalla  Azienda  ai
sensi  del  presente  Accordo  e,  comunque,  solo  per  il   periodo
concomitante con tale incarico; 
  
  
f1) servizio  civile  volontario  espletato  per  finalita'  e  scopi
umanitari  o  di  solidarieta'  sociale  svolto  in  concomitanza  di
incarico ai sensi del presente Accordo, per ciascun mese: p. 0,10 
  
g) attivita' anche in forma di sostituzione, di  medico  pediatra  di
   libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e  per
   periodi non inferiori a 5 giorni  continuativi  per  ciascun  mese
   complessivo: p. 0,10 
  
h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina  interna
   e medico generico di  ambulatorio  ex  enti  mutualistici,  medico
   generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato  con  il
   Ministero della sanita' per il servizio di assistenza sanitaria ai
   naviganti: per ciascun mese: p. 0,05 
  
i) astensione obbligatoria per  gravidanza  e  puerperio  durante  il
   periodo di incarico a tempo determinato e indeterminato  nell'area
   della medicina generale (fino ad un massimo di  mesi  cinque)  per
   ciascun mese: p. 0,20 
Tale punteggio  e'  elevato  a  0,30  al  mese  se  l'astensione  per
gravidanza e  puerperio  e'  concomitante  ad  incarico  di  medicina
generale a tempo indeterminato nella regione nella cui graduatoria si
chiede l'inserimento. 
  
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le
frazioni di mese superiori a 15 giorni anche  non  continuativi  (pur
con le limitazioni di cui al precedente comma 1, titoli di  servizio,
lettera b) sono valutate come un mese intero. 
Relativamente  al  servizio   di   guardia   medica   e   continuita'
assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei  servizi  e  alle
attivita' programmate di cui al Capo IV  del  presente  accordo,  per
frazione  di  mese  da  valutare  come  mese  intero  si  intende  un
complessivo di ore di attivita' superiore a 48. 
  
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad  attivita'
svolte nello stesso periodo. In tal caso e' valutato  il  titolo  che
comporta  il  punteggio  piu'  alto.   Le   attivita'   di   servizio
eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili. 
  
4. A parita' di punteggio  complessivo  prevalgono,  nell'ordine,  il
voto di laurea, l'anzianita' di laurea e, infine, la minore eta'. 
  
5. Non sono valutabili attivita' che non siano espressamente previste
ed elencate dal presente articolo. 
  
6. Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli  incarichi  vacanti
di assistenza  primaria  e  di  continuita'  assistenziale  rilevati,
secondo le procedure di cui al presente Accordo, nel corso  dell'anno
2000, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art.  20,  comma
4, lettera a), e dell'art 49, comma  2,  lettera  a),  riservano  nel
proprio ambito, sulla  base  di  un  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale: 
  
a - una percentuale variabile dal 60% al 80% a favore dei  medici  in
    possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui
    all'art.  1,  comma  2,  e  all'art  2,  comma  2,  del   Decreto
    Legislativo n. 256/91 e delle  norme  corrispondenti  di  cui  al
    decreto legislativo n. 368/99; 
  
b - una percentuale variabile dal 40% al 20% a favore dei  medici  in
    possesso  di  titolo   equipollente,   in   corrispondenza   alla
    percentuale di cui alla lettera a). 
  
7. Qualora non vengano assegnati per carenza di domande di  incarico,
ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e  di  continuita'
assistenziale spettanti ad una delle due riserve  di  aspiranti,  gli
stessi vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti. 
  
8. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali  carenti
e degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente  per  una
delle riserve di assegnazione di cui al  precedente  comma  6,  fatto
salvo il disposto di cui al comma 7. 
  
9. Ai fini del disposto del precedente comma 8,  gli  aspiranti  alla
assegnazione degli incarichi  vacanti  o  degli  ambiti  territoriali
carenti dichiarano, all'atto della relativa domanda, la  riserva  per
la quale intendono concorrere. 
  
10.  I  quozienti  frazionali   derivanti   dall'applicazione   delle
percentuali di riserva di cui al precedente comma 6 sono approssimati
alla unita' piu' vicina. In caso di  quoziente  frazionale  pari  per
entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato  alla  riserva
piu' bassa.