Art. 4 - Incompatibilita'. 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge 30.12.1991, n. 412 e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1999, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296; b) eserciti attivita' che possano configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attivita' che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale; c) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato; d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo n 502/92 e successive modificazioni. 2. E inoltre, incompatibile il medico che: a) svolta funzioni fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito territoriale di scelta; b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell'art 8-quinques del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni; tale incompatibilita' opera nei confronti dei medici che svolgono attivita' presso gli stabilimenti termali solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conseguenti limitazioni del massimale; d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni; e) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al Dl.vo n. 368/99; f) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99; g) fruisca di trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, di quelli previsti al comma 7 dell'art. 25 e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'ENPAM. 3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente sensi del D.L.vo n. 626/94 fermo quanto previsto dall'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non puo' acquisire scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi, fatte salve le scelte gia' in essere. 4. Non e' consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere piu' di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti. 5. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza di una delle limitazioni di compatibilita' previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo articolo 16, la cessazione del rapporto convenzionale. 6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilita', anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all'art. 7, commi 1 e 2 del presente Accordo. 7. L'accertata situazione di incompatibilita' deve essere contestata al medico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 16. 8. La eventuale situazione di incompatibilita' a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all'articolo 2, deve cessare all'atto dell'assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.