(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 4)
                     Art. 4 - Incompatibilita'. 
  
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge 30.12.1991,  n.  412  e'
incompatibile  con  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste   dal
presente accordo il medico che: 
  
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente,  pubblico
   o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art.
   6, comma 1, del D.L. 14.6.1999, n. 187, convertito  con  modifiche
   nella legge 12.8.1993, n. 296; 
  
b) eserciti attivita' che possano configurare conflitto di  interessi
   con il rapporto di lavoro con il Servizio  Sanitario  Nazionale  o
   sia titolare o compartecipe di quote  di  imprese  che  esercitino
   attivita' che  possano  configurare  conflitto  di  interessi  col
   rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale; 
  
c) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato
o accreditato; 
  
d) sia iscritto negli elenchi dei  medici  specialisti  convenzionati
esterni; 
  
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di  libera  scelta,
   convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo n 502/92 e
   successive modificazioni. 
  
2. E inoltre, incompatibile il medico che: 
  
a)  svolta  funzioni  fiscali  per  conto  dell'Azienda  o  dell'INPS
limitatamente all'ambito territoriale di scelta; 
  
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente  da
   parte del fondo di previdenza competente  di  cui  al  decreto  14
   ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
  
c) operi,  a  qualsiasi  titolo,  in  presidi,  strutture  sanitarie,
   stabilimenti o istituzioni private  convenzionate  o  che  abbiano
   rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell'art 8-quinques del
   Decreto  Legislativo  502/92  e  successive  modificazioni;   tale
   incompatibilita' opera  nei  confronti  dei  medici  che  svolgono
   attivita' presso gli stabilimenti termali solo nei  confronti  dei
   propri assistiti,  e  determina  le  conseguenti  limitazioni  del
   massimale; 
  
d) intrattenga con una Azienda un  apposito  rapporto  instaurato  ai
   sensi dell'art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e sue  successive
   modificazioni ed integrazioni; 
  
e) sia iscritto o  frequenti  il  corso  di  formazione  in  medicina
generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al Dl.vo n. 368/99; 
  
f) sia iscritto o frequenti i corsi di  specializzazione  di  cui  ai
decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99; 
  
g) fruisca di trattamento di  quiescenza  a  qualsiasi  titolo.  Tale
   incompatibilita' non opera nei confronti dei medici  che  sono  in
   tale condizione alla data di pubblicazione del  presente  Accordo,
   di quelli previsti al  comma  7  dell'art.  25  e  di  quelli  che
   fruiscono del trattamento di quiescenza del  solo  fondo  generale
   dell'ENPAM. 
  
3. Il medico che, anche se  a  tempo  limitato,  svolga  funzioni  di
medico di fabbrica o di medico competente sensi del D.L.vo n.  626/94
fermo  quanto  previsto  dall'art.  25  in  tema  di  limitazione  di
massimale, non puo' acquisire scelte dei dipendenti delle aziende per
le quali opera o dei loro familiari anagraficamente conviventi, fatte
salve le scelte gia' in essere. 
  
4. Non e' consentito ai medici convenzionati ai  sensi  del  presente
Accordo di detenere piu' di due rapporti convenzionali tra quelli  da
esso previsti. 
  
5. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza  di  una  delle
limitazioni  di  compatibilita'  previste   dal   presente   articolo
comporta, sulla base delle procedure di cui  al  successivo  articolo
16, la cessazione del rapporto convenzionale. 
  
6.  La  Azienda  dispone,  mediante  i  propri  servizi  ispettivi  i
controlli idonei ad accertare  la  sussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita', anche in  corrispondenza  della  comunicazione  del
medico di cui all'art. 7, commi 1 e 2 del presente Accordo. 
  
7. L'accertata situazione di incompatibilita' deve essere  contestata
al medico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal  suo  rilievo,
ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 16. 
  
8. La eventuale situazione di incompatibilita' a  carico  del  medico
incluso nella graduatoria  regionale  di  cui  all'articolo  2,  deve
cessare all'atto dell'assegnazione del relativo  ambito  territoriale
carente o incarico vacante.