(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 5)
   Art. 5 - Sospensione del rapporto dell'attivita' convenzionale. 
  
1. Il medico deve  essere  sospeso  dagli  incarichi  della  medicina
generale: 
  
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 16; 
  
b) per sospensione dall'albo professionale. In materia  si  applicano
   le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23  aprile
   1981, n. 154; 
  
c) per tutta la  durata  del  Servizio  militare  o  servizio  civile
   sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero  per
   tutta la durata dello stesso, ai  sensi  della  legge  9  febbraio
   1979, n. 38; 
  
d) per  motivi  di  studio  relativi  a  partecipazione  a  corsi  di
   formazione diversi da quelli obbligatori di cui  all'art.  l6  del
   presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal
   D.L.vo n. 502/99 e successive  modificazioni  che  abbiano  durata
   complessiva superiore a 30 giorni consecutivi; 
  
e) in caso di emissione, da parte  delle  Autorita'  Giudiziaria,  di
   provvedimenti restrittivi della liberta' personale  quali  arresti
   domiciliari, custodia cautelare sia in carcere o  luogo  di  cura,
   divieto di  dimora  nel  territorio  dell'ambito  territoriale  di
   attivita'  convenzionate  o  nel   territorio   dell'Azienda   che
   impediscano il corretto svolgimento  dell'attivita'  convenzionata
   di studio e domiciliare; 
  
f) partecipazione ad iniziative  aventi  carattere  umanitario  e  di
solidarieta' sociale. 
  
2. Il medico e' sospeso dalle attivita' di medicina generale: 
  
a) in caso di malattia o infortunio, per la  durata  massima  di  tre
anni nell'arco di cinque; 
  
b) in corso di gravidanza  e  puerperio,  per  tutto  il  periodo  di
astensione obbligatoria previsto dalla legge; 
  
c) nel caso di attribuzione e accettazione da  parte  del  medico  di
   incarico  di  Direttore  di  Distretto  o   di   altri   incarichi
   organizzativi nel Distretto a tempo pieno, ai sensi  del  disposto
   dell'articolo 8, comma 1,  lettera  m)  del  D.L.vo  n.  502/92  e
   successive modificazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino
   alla cessazione dello stesso. 
  
3. Il  medico  di  medicina  generale  ha  diritto  ad  usufruire  di
sospensione   parziale   dell'attivita'   convenzionale    con    sua
sostituzione part-time e per periodi  anche  superiori  a  sei  mesi,
comunque non superiori a tre anni nell'arco di cinque, per: 
  
a) allattamento; 
b) adozione di minore; 
c) assistente a minori conviventi non autosufficienti; 
d) assistenza a  familiari  conviventi,  anche  temporaneamente,  con
   inabilita'  pari   al   100%   e   titolari   di   indennita'   di
   accompagnamento. 
  
4. Nei casi  di  cui  al  precedente  comma  2  e  3  la  sospensione
dell'attivita' di medicina generale non comporta la  sospensione  del
rapporto convenzionale ne'  soluzione  di  continuita'  del  rapporto
stesso ai fini della anzianita' di servizio. 
  
5. I periodi di sospensione del rapporto  convenzionale  non  possono
essere considerati, a nessun titolo, come attivita' di sevizio e  non
possono comportare alcun onere, anche  previdenziale,  a  carico  del
SSN. 
  
6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto nei casi di
cui al comma 3, sono  regolati  secondo  l'Allegato  C  del  presenze
Accordo proporzionalmente  alla  parte  temporale  di  attivita'  del
medico sostituto. 
  
7. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito  da
un medico nominato  dalla  Azienda  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'art. 23 comma 6, dall'art. 55, comma 2, dall'art. 67, comma 3  e
dall'allegato N, art. 10. 
  
8. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il medico deve farsi  sostituire
seguendo le modalita' previste dall'art. 23, comma 1,  dall'art.  55,
comma 1, dall'art. 67 e dall'allegato N, art. 10. 
  
9. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1,  lettera  e)
e' sospeso contemporaneamente  ai  sensi  del  comma  1  lettera  b),
conserva, fino a sentenza di primo grado in caso  di  sospensione  in
seguito a provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  il  diritto  a
percepire compensi per un importo pari a 1/2  dell'ultima  mensilita'
mandata prima del provvedimento di sospensione. 
  
10. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1 lettera  e),
dalla data di condanna di primo grado  a  quella  di  secondo  grado,
conserva il diritto a percepire compensi per un importo  pari  a  1/3
dell'ultima  mensilita'  relativa  alla  quota  fissa  del   compenso
percepita  prima  del  provvedimento  di  sospensione   relativa   al
provvedimento in atto. 
  
11. I compensi di cui ai commi  9  e  10  sono  erogati  fatta  salva
l'azione di rivalsa in caso di condanna passata  in  giudicato  e  di
conferma della sospensione dall'incarico. 
  
12. Il provvedimento di sospensione  del  rapporto  convenzionale  e'
disposto  dal  Direttore  Generale   della   Azienda   con   apposita
deliberazione, visti gli atti probatori. 
  
13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneita' di  efficacia
in tutte le sedi di attivita' del medico, anche di Aziende diverse. 
  
14.  Fatte  salve   le   sospensioni   d'ufficio   del   sopporto   o
dell'attivita' convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o
a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del  medico  della
sospensione deve essere effettuata con  un  preavviso  minimo  di  15
giorni.