Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale. 1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: a) per compimento del 65o anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del Decreto Legislativo n. 229/99, che e' facolta' del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65o anno di eta' in applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 33/12/92, n. 503; b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 16; c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso; d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di gravi motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4: e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22; f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine dei medici componete per territorio. 2. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso, e l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalita' stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall'articolo 16, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni; 3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 150 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 11. 4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonche', nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. 5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. 6. Il provvedimento di cessazione e' adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.