(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 6)
           Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale. 
  
1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: 
  
a) per compimento del 65o anno di eta', fermo restando, ai sensi  del
   combinato disposto dei commi 1 e  3  dell'articolo  15-nonies  del
   Decreto Legislativo n. 229/99,  che  e'  facolta'  del  medico  di
   medicina generale convenzionato di  mantenere  l'incarico  per  il
   periodo massimo di un  biennio  oltre  il  65o  anno  di  eta'  in
   applicazione dell'art. 16 del  decreto  legislativo  33/12/92,  n.
   503; 
  
b)  per  provvedimento  disciplinare  adottato  ai  sensi  e  con  le
procedure di cui all'art. 16; 
  
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda  con  almeno  un
mese di preavviso; 
  
d) per sopravvenuta,  accertata  e  contestata  insorgenza  di  gravi
motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 4: 
  
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei  requisiti
minimi di cui all'art. 22; 
  
f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale,
   accertata  da  apposita  commissione  costituita  da   un   medico
   designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che  la
   presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine
   dei medici componete per territorio. 
  
2. L'accertato e non  dovuto  pagamento,  anche  parziale,  da  parte
dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo  e  dagli
accordi regionali  e  retribuite  nella  quota  fissa  ed  in  quella
variabile del compenso, e l'esercizio della libera professione al  di
fuori delle modalita'  stabilite  dal  presente  Accordo,  contestati
secondo le procedure previste dall'articolo  16,  comporta  il  venir
meno  del  rapporto  col  Servizio  sanitario  regionale,  ai   sensi
dell'art. 8 comma 1, lettera c, del decreto legislativo n.  502/92  e
successive modificazioni; 
  
3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei
medici di assistenza primaria  non  risulti  titolare  di  un  numero
minimo  di  scelte  pari  a  n.  150  unita',  decade  dal   rapporto
convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto
sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento
e adottato dalla  competente  azienda,  sentiti  l'interessato  e  il
comitato di cui all'art. 11. 
  
4. Nel caso di  cessazione  per  provvedimento  di  cui  al  comma  2
nonche', nel caso di cui al punto e) del  comma  1,  il  medico  puo'
presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro
anni dalla cessazione. 
  
5.  Il  rapporto  cessa  di  diritto  e  con  effetto  immediato  per
radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. 
  
6. Il provvedimento di cessazione e' adottato dal Direttore  Generale
della Azienda con deliberazione.