(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 7)
           Art. 7 - Comunicazioni del medico all'Azienda. 
  
1.  Il  medico  di  medicina  generale   e'   tenuto   a   comunicare
sollecitatamente alla Azienda competente  ogni  eventuale  variazione
che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione
alle graduatorie di cui al precedente art. 2, o con la  dichiarazione
di cui al comma  successivo  nonche'  l'insorgere  di  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 4 al  fine  di  regolarizzare  la
propria posizione individuale. 
  
2. In ogni caso la Azienda competente puo' richiedere al  medico  una
dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici
giorni, attestante la sua  situazione  soggettiva  professionale  con
particolare  riferimento   alle   notizie   aventi   riflesso   sulle
incompatibilita',  le  limitazioni  del  massimale  e   gli   aspetti
economici (v. allegato "L"). Il medico nella cui posizione soggettiva
non siano intervenute modificazioni,  non  e'  tenuto  a  inviare  la
richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per  la  prima  volta
dopo la pubblicazione dell'accordo nazionale. 
  
3. Salve modalita' diverse concordate a livello regionale, in caso di
astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza  di  agitazioni
sindacali, il  medico  convenzionato  e'  tenuto  a  comunicare  alla
Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima  delle  24  ore
precedenti l'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. 
  
4. Tale comunicazione non e' dovuta, da parte dei medici  iscritti  a
Sindacati firmatari del presente Accordo: 
  
a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle  sindacali  non
firmatarie del presente ACN; 
  
b) nel caso in cui il  Sindacato  di  appartenenza  abbia  comunicato
   all'Azienda la sospensione o la revoca dello  sciopero  o  la  non
   adesione della sua  organizzazione  a  manifestazioni  indette  da
   altri sindacati. 
  
5 La dovuta e mancata comunicazione di non adesione  alla  agitazione
sindacale comporta la trattenuta  del  compenso  relativo  all'intero
periodo di astensione dall'attivita' convenzionale o,  se  del  caso,
dal  suo  inizio  e  fino  al  giorno,  compreso,   della   eventuale
comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa. 
  
6. La  trattenuta  dei  compensi  di  cui  al  comma  5  deve  essere
effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90  giorni  successivi
al termine della agitazione sindacale medesima. 
  
7. 11 medico iscritto ad un sindacato, che  partecipi  allo  sciopero
indetto da altre organizzazioni,  deve  comunicare  alla  Azienda  la
propria adesione alla agitazione  sindacale  nei  tempi  e  nei  modi
previsti dal comma 3.