Art. 8 - Formazione continua 1. La formazione continua del medico di medicina generale comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'art. 16 bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato. 2. L'aggiornamento professionale, come definito dall'articolo su citato, e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale, le conoscono professionali. 3. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliore le competenze ed abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuate dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e degli obiettivi formavi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione nazionale per la formazione continua" e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo. 7. Ai sensi dell'art 16-quater, comma 2, del decreto legislativo gia' citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico e' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuita' dell'assenza. 9. Ai sensi dell'art 16-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) provvedono alla programmazione e all'organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell'articolo gia' citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione dei corsi prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei medici; b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obbiettivi; c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali; d) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; e) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualita' e di acquisizione dei crediti formativi. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti nel rispetto delle indicazioni della "Commissione nazionale per la formazione continua", in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzavi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI. 12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita' assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. L'Azienda provvede ed assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l'orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini dei Medici e le Societa' professionali della medicina generale, saranno prese iniziative per definire: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale; b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale; c) la creazione di un elenco regionale di animatori di fondazione, con idoneita' acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneita' gia' acquisiti in corsi validati dalla Regione; d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco; e) le modalita' ed i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attivita', anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 16-ter, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. 15. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall'assessorato regionale alla sanita'. 18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento.