(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 8)
                    Art. 8 - Formazione continua 
  
1. La formazione continua del medico di medicina  generale  comprende
l'aggiornamento  professionale  e  la  formazione   permanente   come
definite dall'art. 16 bis, commi 1 e 2  del  decreto  legislativo  n.
502/92, come successivamente modificato. 
  
2. L'aggiornamento  professionale,  come  definito  dall'articolo  su
citato, e'  l'attivita'  successiva  al  corso  di  diploma,  laurea,
specializzazione, formazione complementare, formazione  specifica  in
medicina generale, diretta ad adeguare per tutto  l'arco  della  vita
professionale, le conoscono professionali. 
  
3. La formazione permanente  comprende  le  attivita'  finalizzate  a
migliore le competenze ed abilita' cliniche, tecniche  e  manageriali
ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso  scientifico
e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza  ed  efficienza  alla  assistenza  prestata  dal   Servizio
Sanitario Nazionale. 
  
4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative
programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base  degli  obiettivi
formativi  di  interesse  nazionale  individuate  dalla  "Commissione
nazionale per la formazione continua" e degli  obiettivi  formavi  di
specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse,  secondo
quanto  stabilito  dall'art.  16-ter  del   su   richiamato   decreto
legislativo. 
  
5. Al medico di medicina generale sono  assegnati  crediti  formativi
secondo i  criteri  definiti  dalla  "Commissione  nazionale  per  la
formazione continua" e dalle norme vigenti. 
  
6. Ai sensi  dell'art.  16-quater,  comma  1,  del  suddetto  decreto
legislativo, la partecipazione alle attivita' di formazione  continua
costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di medico
di medicina generale ai sensi del presente Accordo. 
  
7. Ai sensi dell'art 16-quater, comma 2, del decreto legislativo gia'
citato, al medico di medicina generale che  nel  triennio  non  abbia
conseguito  il  minimo  dei   crediti   formativi   stabilito   dalla
commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte  fino
al conseguimento di detto minimo formativo. 
  
8. Il medico  e'  tenuto  a  frequentare  obbligatoriamente  i  corsi
destinati  a  temi  corrispondenti  ai  bisogni   organizzativi   del
servizio. Il venir meno a  tale  obbligo  per  due  anni  consecutivi
comporta la attivazione  delle  procedure  di  cui  all'art.  16  per
l'eventuale adozione delle  sanzioni  previste,  graduate  a  seconda
della continuita' dell'assenza. 
  
9. Ai sensi dell'art 16-ter, comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
502/92 come successivamente modificato, le Regioni: 
  
a)  prevedono  appropriate  forme  di  partecipazione  degli   ordini
professionali; 
  
b) provvedono alla programmazione e all'organizzazione dei  programmi
   regionali per la formazione continua,  sentite  le  organizzazioni
   sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; 
  
c)  concorrono  alla  individuazione  degli  obiettivi  di  interesse
nazionale indicati dal comma 2 dell'articolo gia' citato; 
  
d)  elaborano  gli  obiettivi  di  specifico  interesse  regionale  e
accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 
  
10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione dei corsi
prevedendo: 
  
a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei medici; 
  
b) lo svolgimento  preferenziale  secondo  la  metodologia  didattica
dell'apprendimento per obbiettivi; 
  
c) la partecipazione di medi e piccoli  gruppi  anche  integrati  con
altre figure professionali; 
  
d) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; 
  
e) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti, in
   adesione  ai  criteri  di  certificazione  della  qualita'  e   di
   acquisizione dei crediti formativi. 
  
11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti nel  rispetto
delle indicazioni della  "Commissione  nazionale  per  la  formazione
continua", in modo da rispondere: 
  
a) ai bisogni organizzavi del servizio (programmi obiettivo),  azioni
   programmate, qualita' e  quantita'  delle  prestazioni,  patologie
   emergenti, ecc.; 
  
b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione  delle  conoscenze
scientifiche); 
  
c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi  regionali  di
cui al capo VI. 
  
12. I corsi, fatta salva  una  diversa  determinazione  concordata  a
livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della  Commissione
nazionale per la formazione continua, si svolgono il  sabato  mattina
per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico  partecipante
vengono  corrisposti  i  normali   compensi.   L'Azienda   adotta   i
provvedimenti necessari  a  garantire  la  continuita'  assistenziale
durante le ore di aggiornamento. In caso  di  svolgimento  in  giorno
diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria  hanno
diritto  al  pagamento  della  sostituzione  con   onere   a   carico
dell'Azienda. 
  
L'Azienda provvede ed assicurare l'erogazione  delle  prestazioni  di
competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante
la partecipazione ai  corsi,  qualora  l'orario  dei  corsi  non  sia
compatibile con lo svolgimento del servizio. 
  
13. Le Aziende al termine di ciascun corso  rilasciano  un  attestato
relativo alle materie del corso  frequentato,  a  titolo  di  credito
didattico. 
  
14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici
di medicina generale maggiormente rappresentativi, sentiti gli Ordini
dei Medici e  le  Societa'  professionali  della  medicina  generale,
saranno prese iniziative per definire: 
  
a) l'attuazione di corsi di formazione per  animatori  di  formazione
   permanente, sulla base di un curriculum  formativo  specifico,  da
   individuarsi tra i medici di medicina generale; 
  
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di
medicina generale; 
  
c) la creazione di un elenco regionale di  animatori  di  fondazione,
   con idoneita' acquisita  nei  corsi  di  cui  alla  lettera  a)  o
   altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi
   tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri
   di valutazione, fra i quali deve  essere  previsto  un  curriculum
   formativo. Sono  riconosciuti  gli  attestati  di  idoneita'  gia'
   acquisiti in corsi validati dalla Regione; 
  
d) i criteri per la individuazione dei docenti di  medicina  generale
da inserire in apposito elenco; 
  
e) le modalita'  ed  i  criteri  per  la  loro  specifica  formazione
   didattica e professionale permanente e per il coordinamento  delle
   loro attivita', anche attraverso la formazione di Scuole regionali
   con proprio statuto, ai fini dell'accreditamento di  cui  all'art.
   16-ter, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. 
  
15.  Gli  animatori  per  la  loro  attivita'  ricevono  un  compenso
concordato a livello regionale. 
  
16. L'attivita' di animatore non  comporta  riduzione  del  massimale
individuale. 
  
17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in
apposito elenco  regionale  tenuto  dall'assessorato  regionale  alla
sanita'. 
  
18. I corsi di cui ai commi precedenti sono  a  carico  del  SSN.  Le
Regioni stabiliscono annualmente  le  risorse  finanziarie  destinate
alla formazione continua. 
  
19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda
e salvi rimanendo gli  obblighi  relativi  alla  partecipazione  alle
iniziative di formazione continua previste dalle  disposizioni  degli
articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater  del  decreto  legislativo  n.
502/92,  come  successivamente  modificato,   ha   la   facolta'   di
partecipare a proprie spese  a  corsi  non  organizzati  ne'  gestiti
direttamente  dalle  Aziende,  ma   comunque   svolti   da   soggetti
accreditati dalla commissione di  cui  all'art.  16-ter  del  decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, limitatamente  alla
quota parte corrispondente ai  bisogni  professionali  dei  medici  e
cioe' fino alla  concorrenza  della  meta'  del  tempo  previsto  per
l'aggiornamento.