(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 9)
                     Art 9 - Diritti sindacali. 
  
1. Ai componenti  di  parte  medica  convenzionati  per  la  medicina
generale, presenti nei Comuni e  Commissioni  previste  dal  presenze
accordo e da normative nazionali o regionali, e' rimborsata la  spesa
per le sostituzioni relative alla partecipazione  alle  riunioni  dei
suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi regionali e le
spese di viaggio nella misura  prevista  dalle  vigenti  norme  della
pubblica amministrazione. 
  
2. Tale onere e' a carico della Azienda di iscrizione del medico. 
  
3. I rappresentanti nazionali regionali e provinciali  dei  sindacati
medici di categoria maggiormente rappresentativi, i  medici  nominati
alle cariche dagli organi  ordinistici  per  espletare  i  rispettivi
mandati  nonche'  i  medici  eletti  al  Parlamento  o  ai   consigli
regionale, provinciale e comunale possono avvalersi con oneri a  loro
carico  e  per  tutto  il   corso   del   relativo   mandato,   della
collaborazione professionale di medici  con  compenso  orario.  Detto
compenso, onnicomprensivo, non puo' essere inferiore al costo globale
orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario  per
le attivita' territoriali, ex art. 48 L. 833/78. 
  
4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni  collegate  allo
svolgimento  dei  compiti  sindacali,  a  ciascun   sindacato   viene
riconosciuta la disponibilita' di 3 ore annue per ogni iscritto. 
  
5. La segreteria nazionale o regionale del  sindacato  comunica  ogni
anno alle aziende interessate i nominativi dei propri  rappresentanti
ai quali deve essere attribuita la disponibilita' della  quota  parte
di  orario  spettante,  con  indicazione  dell'orario   assegnato   a
ciascuno. 
  
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti  designati  ai  sensi  del
comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo  del  medico  che
l'ha sostituito  nel  mese  precedente  e  il  numero  delle  ore  di
sostituzione. Entro il mese successivo si provvede  al  pagamento  di
quanto dovuto al sostituto, sulla base di  un  compenso  orario  pari
alla  misura  tabellare  iniziale  prevista  dall'accordo   per   gli
incarichi a rapporto orario per le attivita' territoriali ex art.  48
L. 883/78. Tale attivita' non si configura come  rapporto  di  lavoro
continuativo. Il compenso e' direttamente liquidato dalla Azienda che
amministra la posizione del rappresentante sindacale designato. 
  
7. Nel caso di  medico  convenzionato  a  rapporto  orario  l'Azienda
provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo
orario di incarico.