ART.11 - Comitato di azienda In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e' costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'art. 10. Il Direttore Generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni tre mesi, anche su richiesta di una delle parti. 2. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori su: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 23; b) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 25, comma 2; c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 6, lettera e); d) deroghe di cui all'art. 19, comma 3, all'obbligo di residenza; e) variazione degli ambiti di scelta; f) individuazione delle zone disagiate; g) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali; h) valutazione delle richieste di scelta in deroga di cui all'art. 24, comma 9. 3. Inoltre il Comitato aziendale e' preposto alla definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da accordi regionali o aziendali. 4. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.