(Accordo medici pediatri-art.11)
                    ART.11 - Comitato di azienda 

 
In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla  Regione  previo
parere  favorevole  delle   Organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  e'  costituito  un  Comitato
aziendale  permanente  composto  da  rappresentanti  dell'Azienda   e
rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  a  norma  dell'art.  10.  Il
Direttore Generale o suo  delegato  provvede  alla  convocazione  del
Comitato ordinariamente ogni tre mesi,  anche  su  richiesta  di  una
delle parti. 

 
2. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori su: 

 
a) richiesta di deroga temporanea  al  massimale  di  scelte  di  cui
all'art. 23; 
b) motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni  di  cui
all'art. 25, comma 2; 
c) cessazione  del  rapporto  convenzionale  ai  sensi  dell'art.  6,
lettera e); 
d) deroghe di cui all'art. 19, comma 3, all'obbligo di residenza; 
e) variazione degli ambiti di scelta; 
f) individuazione delle zone disagiate; 
g) ogni altro parere previsto dal presente Accordo  e  dagli  accordi
regionali ed aziendali; 
h) valutazione delle richieste di scelta in deroga  di  cui  all'art.
24, comma 9. 

 
3. Inoltre il Comitato aziendale e' preposto alla  definizione  degli
accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente
Accordo o da accordi regionali o aziendali. 

 
4. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario
ad assicurare  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati  al  Comitato
aziendale.