(Accordo medici pediatri-art.12)
                     ART.12 - Comitato regionale 

 
1. In ciascuna regione e' istituito un Comitato permanente  regionale
composto da rappresentanti della regione e  da  rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
regionale a norma dell'art. 10. L'Assessore regionale o suo  delegato
provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni tre mesi,
anche su richiesta di una delle parti. 

 
2. Il Comitato permanente e' preposto: 

 
a) alla definizione degli accordi regionali; 
b) a  formulare  proposte  ed   esprimere   pareri   sulla   corretta
   applicazione delle norme del  presente  Accordo  e  degli  accordi
   regionali; 
e) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale; 
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da
   esperti delle aziende e da  pediatri  di  libera  scelta,  per  la
   verifica  degli  standard  erogativi  e  di  individuazione  degli
   indicatori di qualita'. 

 
3. L'attivita' del Comitato permanente e'  comunque  prioritariamente
finalizzata  a  fornire   indirizzi   uniformi   alle   aziende   per
l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli accordi regionali ed e'
sede di osservazione degli accordi aziendali. 

 
4.  La  regione  fornisce  il  personale,  i  locali  e   quant'altro
necessario per assicurare lo svolgimento  dei  compiti  assegnati  al
Comitato regionale.