(Accordo medici pediatri-art.14)
            Art. 14 - Osservatorio consultivo permanente 

 
1. Con Decreto del Ministro della Sanita'  e'  istituito,  entro  tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla  Gazzetta
Ufficiale, nell'ambito del Servizio  rapporti  convenzionali  con  il
S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di: 

 
- rilevare ed esaminare  le  eventuali  questioni  interpretative  ed
  applicative derivanti dall'applicazione  dell'Accordo  nazionale  e
  degli Accordi Regionali, anche  attraverso  il  monitoraggio  delle
  deliberazioni dei Comitati Consultivi Regionali; 
- analizzare il rapporto di conformita' degli accordi  regionali  con
quello nazionale; 
- monitorare  raccordandosi,  ove  necessario,   con   le   strutture
  organizzative del Ministero della Sanita' e  con  l'Agenzia  per  i
  servizi sanitari regionali, i  risultati  raggiunti  dagli  Accordi
  regionali  per  favorirne  l'attuazione  su  tutto  il   territorio
  nazionale  ai  fini  di  migliorare  l'assetto   funzionale   della
  pediatria di libera scelta, nonche' le problematiche relative  alla
  formazione; 
- curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle  commissioni
professionali regionali e di Azienda; 
- promuovere e supportare con il coinvolgimento  dell'Agenzia  per  i
  servizi sanitari regionali, l'avvio delle trattative e la  relativa
  conclusione,  degli  Accordi  decentrati  regionali  previsti   dal
  presente Accordo. 

 
2.  L'Osservatorio  esamina  altresi'  i   problemi   scaturenti   da
provvedimenti  legislativi  e  da  pronunce  della  magistratura  che
incidano direttamente nella  disciplina  dei  rapporti  convenzionali
quale risulta dall'Accordo. 

 
3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanita'  Servizio
per i rapporti convenzionali con il SSN - ed e' composto: 

 
- dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali  con  il
SSN con funzioni di Presidente, o da un suo delegato; 
- da 4  membri  designati  dagli  Assessori  regionali  alla  Sanita'
  componenti la delegazione di parte pubblica, dei quali  uno  e'  il
  capo  della  delegazione  regionale  trattante  la  stipula   della
  convenzione o suo delegato; 
- da 5 rappresentanti dei pediatri di  libera  scelta,  indicati  dai
  sindacati maggiormente rappresentativi individuati sulla base della
  rappresentativita' di cui al comma 2 dell'art. 10, con criterio  di
  proporzionalita' tra essi. 

 
4. Le funzioni di segretario  dell'Osservatorio  sono  svolte  da  un
funzionario amministrativo ministeriale. 

 
5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di  ogni  trimestre
su convocazione del Presidente o  a  seguito  di  richiesta  motivata
inoltrata da una delle parti firmatarie dell'Accordo. 

 
6. Di  ogni  riunione  sara'  redatto  apposito  verbale  che  verra'
trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le
Regioni  e  Province  Autonome  per  gli  eventuali   incombenti   di
rispettiva competenza. 

 
7. La partecipazione alle riunioni dei Componenti l'Osservatorio  non
comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della
Sanita'. 

 
8. Ai lavori possono essere invitati esperti o  altri  rappresentanti
delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati. 

 
9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi  regionali
stipulati nelle materie di cui al presente Accordo. 

 
10. Ai pediatri  di  libera  scelta  che  partecipano  alle  riunioni
dell'Osservatorio Consultivo Permanente e' riconosciuto  il  rimborso
di cui al comma 1 dell'articolo 9  del  presente  Accordo  e  con  le
modalita' dallo stesso previste.