ART. 14 ter - Equipes territoriali 1. In attesa che le Regioni disciplinino il distretto e la sua organizzazione secondo le prescrizioni ed i principi degli articoli 3-quater e 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, le Regioni stesse e le Aziende possono prevedere in via sperimentale la istituzione di e'quipe territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l'attivita' dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dei successivi commi. 2. Come previsto dall'art. 3 quater del D.l.vo 502/92, come successivamente modificato, in sede distrettuale viene predisposto "Il programma delle attivita' territoriali" collegate agli obiettivi di salute individuati dalla programmazione nazionale e regionale al fine di garantire le attivita' di cui al comma 2, lettera c, dell'art. 3 quinquies del D.l.vo citato. Il programma delle attivita' distrettuali si caratterizza per l'intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse figure professionali, le strutture operative distrettuali e i pediatri di famiglia che sono coinvolti nel progetto. Al fine di assicurare l'intersettorialita' e l'integrazione degli interventi socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento, della e'quipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti deputate a garantire, ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto legislativo gia' citato: a) l'assistenza primaria di pediatria; b) l'assistenza primaria di medicina generale, compresa la continuita' assistenziale; c) l'assistenza specialistica ambulatoriale; d) la medicina dei servizi. All'interno dell'e'quipe distrettuale concorrono con la pediatria di famiglia all'elaborazione e alla realizzazione del "Programma delle attivita' territoriali" per gli aspetti assistenziali rivolti all'infanzia, all'adolescenza e alle famiglie dei minori, le figure professionali che svolgono la loro attivita' nel campo dell'assistenza pediatrica ("area pediatrica distrettuale"). 3. L'ambito distrettuale di riferimento della e'quipe territoriale, intesa come organismo operativo, viene individuato dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e rappresenta l'ambito territoriale di operativita' della stessa per lo svolgimento delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni previste dal "Programma delle attivita' territoriali", che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali, regionali ed aziendali. Assume particolare rilevanza l'integrazione funzionale tra attivita' distrettuale e attivita' dipartimentali afferenti l'area Materno-Infantile. 4. L'e'quipe territoriale e': a) strumento attuativo della programmazione sanitaria; b) momento organizzativo della pediatria di famiglia e delle altre discipline presenti nel distretto per la erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale compresi quelli rivolti all'infanzia e all'adolescenza. 4. In ambito pediatrico l'intervento coordinato ed integrato della e'quipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento sia nelle attivita' dirette alla: a) tutela della salute dell'infanzia, della madre e della famiglia; b) tutela del bambino affetto da patologia cronica e/o malformazioni; e) tutela del bambino con disabilita' fisica e/o psicomotoria; f) infezioni da HIV e patologie in fase terminale; sia nelle prestazioni socio-sanitarie quali quelle per la: a) tutela del bambino con disagio socio familiare e adolescenziale (bambino negletto, battuto, abusato, dipendenza da droga, alcool e farmaci, ecc.); b) tutela del bambino immigrato. 5. L'attivita' interdisciplinare ed integrata dell'e'quipe territoriale si realizza attraverso la predisposizione di un piano di attivita' concordato con gli operatori dell'area pediatrica distrettuale che risponda ai seguenti requisiti : a) sia finalizzato ad assicurare 1 svolgimento delle attivita' e l'erogazione delle prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali ed appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti assistenziali sperimentali concordati a livello regionale e/o aziendale. b) sia proposto dal Direttore del distretto o dagli operatori dell'area pediatrica distrettuale interessati; c) sia concordato tra gli operatori dell'area pediatrica distrettuale interessati e tra questi e il Direttore del distretto; d) indichi i soggetti partecipanti, le attivita' o le prestazioni di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse; e) la possibilita' di operare modifiche concordate durante la sua esecuzione, i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti; f) operi in sinergia con il Dipartimento Materno-Infantile o con analoghe strutture dipartimentali intra od extra distrettuali dell'area pediatrica.