(Accordo medici pediatri-art.21)
                       ART. 21 - Sostituzioni 

 
1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di
prestare  la  propria  opera,  fermo  restando  l'obbligo  di   farsi
sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla  competente  Azienda
entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il  nominativo
del collega che lo sostituisce quando la  sostituzione  si  protragga
per piu' di tre giorni consecutivi. 

 
2. Le Aziende per i primi  30  giorni  di  sostituzione  continuativa
corrispondono  i  compensi  al  medico  sostituito  che  provvede   a
trasferire al collega le competenze dovute sulla base  dei  parametri
di cui all'allegato  F;  dal  31^  giorno  corrispondono  i  compensi
direttamente al medico che effettua la sostituzione, purche' abbia  i
requisiti per l'iscrizione negli elenchi  dei  convenzionati  di  cui
all'art. 2 del presente Accordo. 

 
3. Oltre il 30^ giorno consecutivo di sostituzione  il  sostituto  e'
pagato   in   funzione   della   sua   fascia   di   anzianita'    di
specializzazione. 

 
4. Qualora la sostituzione, per particolari  situazioni  in  cui  non
possa essere effettuata da medico pediatra, sia svolta da  un  medico
sprovvisto  di  specializzazione,  i  compensi   allo   stesso   sono
corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina
generale. 

 
5. Il medico che non riesca ad assicurare  la  propria  sostituzione,
deve tempestivamente  informare  la  Azienda,  la  quale  provvede  a
designare il sostituto tra i pediatri inseriti nella  graduatoria  di
cui all'art.  2,  e  secondo  l'ordine  della  stessa,  interpellando
prioritariamente i pediatri residenti nell'ambito di  iscrizione  del
medico sostituito. 

 
6. Non e' consentito al sostituto durante la  sostituzione  acquisire
scelte del medico sostituito. 

 
7. Tranne che per i motivi di cui all'art. 5, comma  1,  2  e  3  del
presente  Accordo  e   per   mandato   parlamentare   o   equiparato,
amministrativo, ordinistico, sindacate, per sostituzione superiore  a
sei mesi nell'anno, anche non  continuativi,  l'Azienda,  sentito  il
Comitato di cui all'art.  11  si  esprime  sulla  prosecuzione  della
sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini  anche  dell'eventuale
risoluzione del rapporto. 

 
8. Quando il medico  sostituito,  per  qualsiasi  motivo,  sia  nella
impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in  relazione
al  periodo  di  sostituzione,  le  Aziende  possono  liquidare  tali
competenze direttamente al medico che ha effettuato la  sostituzione,
purche' abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei pediatri
convenzionati. 

 
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento  di  sospensione
restano in carico al medico  sospeso,  salvo  che  i  singoli  aventi
diritto avanzino richiesta  di  variazione  del  medico  di  fiducia,
variazione che in ogni caso, non puo'  essere  fatta  in  favore  del
medico incaricato della  sostituzione,  per  tutta  la  durata  della
stessa. 

 
10. L'attivita' di  sostituzione,  a  qualsiasi  titolo  svolta,  non
comporta l'iscrizione del  medico  nell'elenco,  anche  se  determina
l'assunzione  di  tutti  gli  obblighi  professionali  previsti   dal
presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali. 

 
11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l'Azienda provvede
alla nomina del sostituto. Qualora il  medico  deceduto  avesse  gia'
nominato un suo sostituto, lo stesso puo' proseguire l'attivita'  nei
confronti degli assistiti gia' in  carico  al  medico  deceduto  fino
all'eventuale copertura della zona carente o comunque per un  periodo
non superiore ai sessanta giorni, conservando il trattamento  di  cui
beneficiava durante la sostituzione.