ART. 21 - Sostituzioni 1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni consecutivi. 2. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede a trasferire al collega le competenze dovute sulla base dei parametri di cui all'allegato F; dal 31^ giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purche' abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati di cui all'art. 2 del presente Accordo. 3. Oltre il 30^ giorno consecutivo di sostituzione il sostituto e' pagato in funzione della sua fascia di anzianita' di specializzazione. 4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata da medico pediatra, sia svolta da un medico sprovvisto di specializzazione, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale. 5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informare la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto tra i pediatri inseriti nella graduatoria di cui all'art. 2, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i pediatri residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. 6. Non e' consentito al sostituto durante la sostituzione acquisire scelte del medico sostituito. 7. Tranne che per i motivi di cui all'art. 5, comma 1, 2 e 3 del presente Accordo e per mandato parlamentare o equiparato, amministrativo, ordinistico, sindacate, per sostituzione superiore a sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 11 si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto. 8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione, purche' abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati. 9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa. 10. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali. 11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, l'Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico deceduto avesse gia' nominato un suo sostituto, lo stesso puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto fino all'eventuale copertura della zona carente o comunque per un periodo non superiore ai sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.