ART.22 - Incarichi provvisori 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri in grado di acquisire le scelte disponibili, la Azienda puo' conferire ad un medico iscritto nella graduatoria regionale vigente, con priorita' ai residenti nell'ambito della Azienda USL, un incarico temporaneo, fino ad un massimo di 180 gg. Tale incarico cessa nel momento in cui viene individuato, il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi della sua fascia di anzianita'. 2. Al pediatra incaricato possono essere attribuite nuove scelte di minori, limitatamente alla durata dell'incarico.