(Accordo medici pediatri-art.22)
                    ART.22 - Incarichi provvisori 

 
1. Qualora in un ambito territoriale  si  determini  una  carenza  di
assistenza dovuta a mancanza di pediatri in  grado  di  acquisire  le
scelte disponibili, la Azienda puo' conferire ad un  medico  iscritto
nella graduatoria  regionale  vigente,  con  priorita'  ai  residenti
nell'ambito della Azienda USL, un incarico  temporaneo,  fino  ad  un
massimo di 180 gg. Tale incarico  cessa  nel  momento  in  cui  viene
individuato, il medico avente diritto all'inserimento. Al  medico  di
cui al presente comma sono corrisposti,  per  gli  utenti  che  viene
incaricato di assistere, i compensi della sua fascia di anzianita'. 

 
2. Al pediatra incaricato possono essere attribuite nuove  scelte  di
minori, limitatamente alla durata dell'incarico.