(Accordo medici pediatri-art.26)
                     ART.26 - Revoche di Ufficio 

 
1.  La  revoca  della  scelta  da  operarsi   d'ufficio   per   morte
dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda  U.S.L.
e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un  anno
dall'evento fermo restando che gli  effetti  economici  della  revoca
decorrono dalla data del decesso. 

 
2. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il
cittadino ha effettuato la nuova  scelta  comunica  tale  circostanza
all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla
revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende  USL,
che aggiornano l'archivio  assistibili  utilizzando  le  informazioni
anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di  trasferimento
ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. In ambito regionale  vengono
definiti modi e tempi  per  la  disciplina  delle  revoche  d'ufficio
nell'ambito della stessa azienda e tra aziende limitrofe. 

 
3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data  della
seconda attribuzione nel caso di scelta posta  due  volte  in  carico
allo stesso medico. Se trattasi di pediatri diversi la  cancellazione
decorre dalla data della comunicazione al  medico  interessato.  Tali
comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del  mese
di competenza. 

 
4. La revoca  della  scelta  da  operarsi  d'ufficio  alla  data  del
compimento del quattordicesimo anno di eta' e'  comunicata  in  tempo
utile, alla famiglia dell'assistito, che  prima  di  tale  data  puo'
richiedere il mantenimento della scelta a favore  del  pediatra,  per
particolari situazioni valutate dall'Azienda, sentito il Comitato  ex
art. 11, su richiesta del genitore e cio' fino e  non  oltre  il  16^
anno di eta'.  Tali  richieste  sono  soggette  all'approvazione  del
pediatra interessato.