ART.26 - Revoche di Ufficio 1. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda U.S.L. e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento fermo restando che gli effetti economici della revoca decorrono dalla data del decesso. 2. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende USL, che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. In ambito regionale vengono definiti modi e tempi per la disciplina delle revoche d'ufficio nell'ambito della stessa azienda e tra aziende limitrofe. 3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di pediatri diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza. 4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di eta' e' comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data puo' richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per particolari situazioni valutate dall'Azienda, sentito il Comitato ex art. 11, su richiesta del genitore e cio' fino e non oltre il 16^ anno di eta'. Tali richieste sono soggette all'approvazione del pediatra interessato.