(Accordo medici pediatri-art.27)
      ART. 27 - Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici 

 
1. Ai fini della corresponsione dei compensi, la scelta, la revoca  e
la ricusazione decorrono dal primo giorno del  mese  in  corso  o  di
quello successivo, a seconda che intervengano  nella  prima  o  nella
seconda meta' del mese. 

 
2. Il rateo mensile e' frazionabile in ragione del numero dei  giorni
in cui e' composto il mese al quale  il  rateo  stesso  si  riferisce
quando le variazioni dipendono dal trasferimento del  pediatra  e  da
cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco. 

 
3. La cessazione per sopraggiunti limiti di eta' da parte del  medico
produce  effetti  economici  dal  giorno  di   compimento   dell'eta'
prevista. 

 
4. Per  i  nuovi  nati  gli  effetti  economici  della  prima  scelta
decorrono dal momento della prima prestazione erogata dal pediatra in
regime  convenzionale  e  da   questi   attestata   mediante   idonea
dichiarazione da consegnare al competente ufficio  al  momento  della
effettuazione  della  prima  scelta.  In  ogni  caso  la  data  della
decorrenza degli effetti economici non puo'  essere  anteriore  a  90
giorni antecedenti la scelta.