(Accordo medici pediatri-art.31)
            ART. 31 - Visite ambulatoriali e domiciliari 

 
1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del  pediatra  o  a
                       domicilio del paziente. 

 
2. La visita domiciliare,  qualora  ritenuta  necessaria  secondo  la
valutazione del pediatra, avuto riguardo  alla  non  trasportabilita'
dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso  della  stessa
giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci;  ove  invece,
la richiesta venga recepita dopo  le  ore  dieci,  la  visita  dovra'
    essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 

 
3. L'attivita' ambulatoriale, da garantirsi  comunque  nell'arco  dei
cinque giorni settimanali, salvo i casi  d'urgenza,  viene  di  norma
      espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione. 

 
4. A cura della Azienda tali norme sono portate  a  conoscenza  degli
                            assistibili. 

 
5. Nelle giornate di sabato  il  medico  non  e'  tenuto  a  svolgere
attivita' ambulatoriale, ma esegue le visite richieste entro  le  ore
                     10.00 dello stesso giorno. 

 
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste  per
il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita'  ambulatoriale
per i pediatri che in  quel  giorno  la  svolgono  ordinariamente  al
                              mattino. 

 
7,  La  richiesta  di  prestazione  urgente  recepita   deve   essere
          soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.