ART. 33 - Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero 1. I Direttori sanitari delle strutture pubbliche o private adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare l'accesso del pediatra di famiglia ai luoghi di cura della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente e il rapporto di collaborazione tra i pediatri del luogo di cura ed gli specialisti pediatri convenzionati. In particolare il Direttore sanitario deve garantire che il pediatra di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonche' i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare. 2. In ogni caso il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti i presidi pubblici o privati accreditati anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.