(Accordo medici pediatri-art.33)
ART. 33 - Accesso del pediatra di libera scelta presso  gli  ambienti
                             di ricovero 

 
1. I Direttori sanitari delle strutture pubbliche o private  adottano
i   provvedimenti   regolamentari,    comprensivi    degli    aspetti
organizzativi, necessari ad  assicurare  l'accesso  del  pediatra  di
famiglia  ai  luoghi  di  cura  della  stessa  azienda  in  fase   di
accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio  paziente  e  il
rapporto di collaborazione tra i pediatri del luogo di  cura  ed  gli
specialisti pediatri convenzionati. 

 
In particolare il Direttore sanitario deve garantire che il  pediatra
di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la  relazione  clinica  di
dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e  terapeutico
ospedaliero  nonche'  i  suggerimenti  terapeutici  per  l'assistenza
domiciliare. 

 
2. In ogni caso il pediatra di famiglia  nell'interesse  del  proprio
paziente puo' accedere, qualora lo  ritenga  opportuno,  in  tutti  i
presidi pubblici o privati  accreditati  anche  ai  fini  di  evitare
dimissioni  improprie  con   il   conseguente   eccesso   di   carico
assistenziale a livello domiciliare.