ART. 4 - Incompatibilita' 1. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, e' incompatibile qualora il pediatra: a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296; b) eserciti attivita' che possano configurare conflitti di interesse con il rapporto di lavoro con il S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attivita' che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale; c) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale per branche diverse dalla pediatria; d) sia iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria, convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni e) svolga funzioni fiscali per conto delle Aziende o dell'INPS limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; g) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con Aziende ai sensi dell'art. 8 quinquies D. L.vo 502/92 e successive modificazioni; h) goda del trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei pediatri che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, e dei pediatri previsti al comma 6 dell'art. 23. 2. Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D. L.vo n. 626/94, non puo' acquisire nuove scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera. 3. La presenza accertata e contestata di una delle situazioni di incompatibilita' previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure previste all'art. 13 del presente Accordo. 4. L'Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilita' anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del presente Accordo. 5. L'accertata situazione di incompatibilita' deve essere, contestata al medico titolare di incarico non oltre trenta giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 13. 6. L'eventuale situazione di incompatibilita' a carico del pediatra incluso nella graduatoria regionale di cui all'art. 2, deve cessare all'atto del l'assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.