(Accordo medici pediatri-art.4)
                      ART. 4 - Incompatibilita' 

 
1. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente  Accordo,  ai
sensi dell'art. 4, comma  7,  della  legge  30.12.1991,  n.  412,  e'
incompatibile qualora il pediatra: 

 
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente,  pubblico
   o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art.
   6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito  con  modifiche
   nella legge 12.8.1993, n. 296; 
b) eserciti attivita' che possano configurare conflitti di  interesse
   con il  rapporto  di  lavoro  con  il  S.S.N.  o  sia  titolare  o
   compartecipe di quote di  imprese  che  esercitano  attivita'  che
   possono configurare conflitto di interessi col rapporto di  lavoro
   con il Servizio sanitario nazionale; 
c) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale  per  branche
diverse dalla pediatria; 

 
d) sia iscritto negli elenchi  dei  medici  di  assistenza  primaria,
   convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92  e
   successive modificazioni 
e) svolga funzioni  fiscali  per  conto  delle  Aziende  o  dell'INPS
   limitatamente all'ambito territoriale  nel  quale  puo'  acquisire
   scelte; 
f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente  da
   parte del fondo di previdenza competente  di  cui  al  decreto  14
   ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
g) operi,  a  qualsiasi  titolo,  in  presidi,  strutture  sanitarie,
   stabilimenti o istituzioni private  convenzionate  o  che  abbiano
   rapporti contrattuali con Aziende ai sensi dell'art.  8  quinquies
   D. L.vo 502/92 e successive modificazioni; 
h) goda del  trattamento  di  quiescenza  a  qualsiasi  titolo.  Tale
   incompatibilita' non opera nei confronti dei pediatri che sono  in
   tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, e
   dei pediatri previsti al comma 6 dell'art. 23. 

 
2. Il pediatra che, anche se a tempo  limitato,  svolga  funzioni  di
medico di fabbrica o di medico competente ai sensi  del  D.  L.vo  n.
626/94,  non  puo'  acquisire  nuove  scelte  di  familiari  in  eta'
pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera. 

 
3. La presenza accertata e contestata  di  una  delle  situazioni  di
incompatibilita'  previste  dal   presente   articolo   comporta   la
cessazione del rapporto convenzionale,  sulla  base  delle  procedure
previste all'art. 13 del presente Accordo. 

 
4.  L'Azienda  dispone,  mediante  i  propri  servizi  ispettivi,   i
controlli idonei ad accertare  la  sussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' anche  in  corrispondenza  della  comunicazione  del
medico di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del presente Accordo. 

 
5. L'accertata situazione di incompatibilita' deve essere, contestata
al medico titolare di  incarico  non  oltre  trenta  giorni  dal  suo
rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 13. 

 
6. L'eventuale situazione di incompatibilita' a carico  del  pediatra
incluso nella graduatoria regionale di cui all'art. 2,  deve  cessare
all'atto del l'assegnazione del relativo ambito territoriale  carente
o incarico vacante.