(Accordo medici pediatri-art.6)
           Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale. 

 
1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa: 

 
a) per compimento del 65o anno di eta', fermo restando, ai sensi  del
   combinato disposto dei commi 1 e  3  dell'articolo  15-nonies  del
   Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni,  che  e'
   facolta' del pediatra convenzionato di mantenere l'incarico per il
   periodo massimo di un biennio  oltre  il  65o  anno  di  eta',  in
   applicazione dell'art. 16 del  decreto  legislativo  30/12/92,  n.
   503; 
b)  per  provvedimento  disciplinare  adottato  ai  sensi  e  con  le
procedure di cui all'art. 13; 
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda  con  almeno  un
mese di preavviso; 
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di  motivi  di
incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; 
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei  requisiti
minimi di cui all'art. 20; 
f) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale,
   accertata  da  apposita  commissione  costituita  da   un   medico
   designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che  la
   presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine
   dei Medici competente per territorio. 

 
2. L'accertato e non  dovuto  pagamento,  anche  parziale,  da  parte
dell'assistito di prestazioni previste dal presente Accordo  e  dagli
accordi regionali e aziendali retribuite  nella  quota  fissa  ed  in
quella variabile del compenso, e l'esercizio della libera professione
al  di  fuori  delle  modalita'  stabilite  dal   presente   Accordo,
contestati secondo le procedure previste dall'articolo  13,  comporta
il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n.  502/92,  e
successive modificazioni. 

 
3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei
pediatri di libera scelta non risulti titolare di un numero minimo di
scelte pari a no 100 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo
che la mancata acquisizione del minimo anzidetto  sia  dipendente  da
situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e' adottato dalla
competente azienda, sentito l'interessato e il comitato aziendale  di
cui all'art. 11. 

 
4. Nel caso di  cessazione  per  provvedimento  di  cui  al  comma  2
nonche', nel caso di cui al punto e) del  comma  1,  il  medico  puo'
presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro
anni dalla cessazione. 

 
5.  Il  rapporto  cessa  di  diritto  e  con  effetto  immediato  per
radiazione o cancellazione dall'Albo professionale. 

 
6. Il provvedimento di cessazione e' adottato dal Direttore  Generale
dell'Azienda con apposita deliberazione.