Art. 8 Formazione continua 1. La formazione continua del pediatra di libera scelta comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall'art. 16-bis, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni. 2. L'aggiornamento professionale, come definito dall'articolo su citato, e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione in pediatria, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale, le conoscenze professionali. 3. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze ed abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 4. Il pediatra di libera scelta partecipa alle iniziative formative coordinate, programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla "Commissione Nazionale per la Formazione Continua", degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo. 5. Al pediatra di libera scelta sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla "Commissione Nazionale per la Formazione Continua" e dalle norme vigenti. 6. Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di pediatria di libera scelta ai sensi del presente Accordo. 7. Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo gia' citato, qualora nella Regione di residenza siano attivate le attivita' formative previste, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 8. Il medico e' tenuto a frequentare obbligatoriamente le attivita' formative destinate a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuita' dell'assenza. 9. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni le Regioni: a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali; b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua; c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell'articolo gia' citato; d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione delle attivita' formative prevedendo: a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei pediatri; c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo; d) la partecipazione a medi e piccoli gruppi anche integrati da altre figure professionali; e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti. 11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della "Commissione Nazionale per la Formazione", in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei pediatri (evoluzione delle conoscenze scientifiche); c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo II. 12. Le attivita' formative, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione continua, si svolgono di norma il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita' assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria di pediatria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda. 13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, in cui si quantifica il credito didattico. In base ad eventuali accordi tra Ordine dei Medici, OO.SS. maggiormente rappresentative e Universita' degli studi, potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi che coinvolgano pediatri di libera scelta disponibili e in possesso dei requisiti. 14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale, sentiti gli Ordini dei Medici le Regioni assumono iniziative per: a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta; b) determinare il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di tutor di pediatria; c) definire la creazione di un elenco regionale di Animatori di Formazione, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo specifico; d) definire i criteri per la individuazione del tutor di pediatria di libera scelta da inserire in apposito elenco; e) le modalita' ed i criteri per la specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle attivita' del tutor, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 16 del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 16. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito elenco tenuto dall'Assessorato regionale alla sanita'. 17. Le attivita' formative di cui ai commi precedenti sono a carico del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua. 18. Il pediatra di libera scelta, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del Decreto Legislativo 502/92, come successivamente modificato, e integrato, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all'art. 16-ter del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri e cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo o dei crediti previsti per l'aggiornamento.