(Accordo medici pediatri-art.8)
                     Art. 8 Formazione continua 

 
1. La formazione continua del pediatra  di  libera  scelta  comprende
l'aggiornamento  professionale  e  la  formazione   permanente   come
definite dall'art. 16-bis, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 502/92
e successive modificazioni. 

 
2. L'aggiornamento  professionale,  come  definito  dall'articolo  su
citato, e'  l'attivita'  successiva  al  corso  di  diploma,  laurea,
specializzazione in pediatria, diretta ad adeguare per  tutto  l'arco
della vita professionale, le conoscenze professionali. 

 
3. La formazione permanente  comprende  le  attivita'  finalizzate  a
migliorare le competenze ed abilita' cliniche, tecniche e manageriali
ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso  scientifico
e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza  ed  efficienza  alla  assistenza  prestata  dal   Servizio
Sanitario Nazionale. 

 
4. Il pediatra di libera scelta partecipa alle  iniziative  formative
coordinate, programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli
obiettivi  formativi  di  interesse   nazionale   individuati   dalla
"Commissione Nazionale per la Formazione Continua",  degli  obiettivi
formativi di specifico interesse  regionale  definiti  dalle  Regioni
stesse, secondo quanto stabilito dall'art. 16-ter del  su  richiamato
decreto legislativo. 

 
5. Al pediatra di libera  scelta  sono  assegnati  crediti  formativi
secondo i  criteri  definiti  dalla  "Commissione  Nazionale  per  la
Formazione Continua" e dalle norme vigenti. 

 
6. Ai sensi  dell'art.  16-quater,  comma  1,  del  suddetto  decreto
legislativo, la partecipazione alle attivita' di formazione  continua
costituisce  requisito  indispensabile  per  svolgere  attivita'   di
pediatria di libera scelta ai sensi del presente Accordo. 

 
7. Ai sensi dell'art. 16-quater, comma  2,  del  decreto  legislativo
gia' citato, qualora nella Regione di  residenza  siano  attivate  le
attivita' formative previste, al pediatra di libera  scelta  che  nel
triennio  non  abbia  conseguito  il  minimo  dei  crediti  formativi
stabilito dalla commissione nazionale non  possono  essere  assegnate
nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo. 

 
8. Il medico e' tenuto a frequentare obbligatoriamente  le  attivita'
formative destinate a temi corrispondenti  ai  bisogni  organizzativi
del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due  anni  consecutivi
comporta la attivazione  delle  procedure  di  cui  all'art.  13  per
l'eventuale adozione delle  sanzioni  previste,  graduate  a  seconda
della continuita' dell'assenza. 

 
9. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 502/92
e successive modificazioni le Regioni: 

 
a)  prevedono  appropriate  forme  di  partecipazione  degli   ordini
professionali; 
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
   livello  regionale,  provvedono   alla   programmazione   e   alla
   organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua;
   c) concorrono alla individuazione  degli  obiettivi  di  interesse
   nazionale indicati dal comma 2 dell'articolo gia' citato; 
d)  elaborano  gli  obiettivi  di  specifico  interesse  regionale  e
accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale. 

 
10. Le Aziende provvedono alla  attuazione  ed  organizzazione  delle
attivita' formative prevedendo: 
a) idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei pediatri; 
c) lo svolgimento  preferenziale  secondo  la  metodologia  didattica
dell'apprendimento attivo; 
d) la partecipazione a medi e piccoli gruppi anche integrati da altre
figure professionali; 
e) appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi; 
f) idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti. 

 
11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto
delle indicazioni della "Commissione Nazionale per la Formazione", in
modo da rispondere: 
a) ai  bisogni  organizzativi  del  servizio  (programmi  obiettivo),
   azioni  programmate,  qualita'  e  quantita'  delle   prestazioni,
   patologie emergenti, ecc.; 
b) ai bisogni professionali dei pediatri (evoluzione delle conoscenze
scientifiche); 
c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi  regionali  di
cui al capo II. 

 
12. Le attivita' formative, fatta salva  una  diversa  determinazione
concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della
Commissione Nazionale per la  Formazione  continua,  si  svolgono  di
norma il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; 
al  medico  partecipante  vengono  corrisposti  i  normali  compensi.
L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita'
assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento
in giorno  diverso  i  partecipanti  convenzionati  per  l'assistenza
primaria di pediatria hanno diritto al pagamento  della  sostituzione
con onere a carico dell'Azienda. 

 
13. Le Aziende al termine di ciascun corso  rilasciano  un  attestato
relativo alle materie del corso frequentato, in cui si quantifica  il
credito didattico. 

 
In  base  ad  eventuali  accordi  tra  Ordine  dei   Medici,   OO.SS.
maggiormente rappresentative  e  Universita'  degli  studi,  potranno
essere attuate esperienze di didattica tutoriale  per  specializzandi
che coinvolgano pediatri di libera scelta disponibili e  in  possesso
dei requisiti. 

 
14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici
di  categoria  maggiormente  rappresentativi  a  livello   regionale,
sentiti gli Ordini dei Medici le Regioni assumono iniziative per: 

 
a) l'attuazione di corsi di formazione per  animatori  di  formazione
   permanente, sulla base di un curriculum  formativo  specifico,  da
   individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi  della  pediatria
   di libera scelta; 
b) determinare il fabbisogno regionale di animatori di  formazione  e
di tutor di pediatria; 
c) definire la creazione di  un  elenco  regionale  di  Animatori  di
   Formazione, da individuarsi tra i medici  inseriti  negli  elenchi
   della pediatria di libera scelta, sulla base di espliciti  criteri
   di valutazione, fra i quali deve  essere  previsto  un  curriculum
   formativo specifico; 
d) definire i criteri per la individuazione del tutor di pediatria di
libera scelta da inserire in apposito elenco; 
e) le modalita' ed i criteri per la specifica formazione didattica  e
   professionale permanente e per il  coordinamento  delle  attivita'
   del tutor, anche attraverso la formazione di Scuole regionali  con
   proprio statuto, ai fini dell'accreditamento di  cui  all'art.  16
   del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni. Gli  animatori  per
   la loro  attivita'  ricevono  un  compenso  concordato  a  livello
   regionale. 

 
16. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in
apposito elenco tenuto dall'Assessorato regionale alla sanita'. 

 
17. Le attivita' formative di cui ai commi precedenti sono  a  carico
del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le  risorse  finanziarie
destinate alla formazione continua. 

 
18. Il pediatra di libera scelta, previa comunicazione alla Azienda e
salvi  rimanendo  gli  obblighi  relativi  alla  partecipazione  alle
iniziative di formazione continua previste dalle  disposizioni  degli
articoli  16,  16-bis,  16-ter,  16-quater  del  Decreto  Legislativo
502/92, come successivamente modificato, e integrato, ha la  facolta'
di partecipare a proprie spese a corsi non  organizzati  ne'  gestiti
direttamente  dalle  Aziende,  ma   comunque   svolti   da   soggetti
accreditati dalla commissione di  cui  all'art.  16-ter  del  Decreto
Legislativo 502/92 e  successive  modificazioni,  limitatamente  alla
quota parte corrispondente ai bisogni professionali  dei  pediatri  e
cioe' fino alla concorrenza della  meta'  del  tempo  o  dei  crediti
previsti per l'aggiornamento.