(Accordo quadro- art. 1)
ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE  DI
GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI  SPAGNA,  IL  REGNO  DI
SVEZIA, E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL  NORD
RELATIVO  ALLE  MISURE  PER  FACILITARE  LA  RISTRUTTURAZIONE  E   LE
           ATTIVITA' DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA 
 
                              PREAMBOLO 
 
   La Repubblica Francese, La Repubblica  Federale  di  Germania,  La
Repubblica Italiana, Il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno
Unito della Gran  Bretagna  e  dell'Irlanda  del  Nord,  (di  seguito
denominate le "Parti") 
   Con riferimento alla Dichiarazione firmata il 9 dicembre 1997  dai
Capi di Stato e di Governo della Repubblica Francese e  dai  Capi  di
Governo della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito della
Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa dai Capi di Governo
della Repubblica Italiana, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia,
concepita per facilitare la ristrutturazione delle industrie  europee
aerospaziali ed elettroniche per la difesa; 
   Con riferimento alla Dichiarazione congiunta del  20  aprile  1998
del Ministro della Difesa della  Repubblica  Francese,  del  Ministro
Federale della Difesa della  Repubblica  Federale  di  Germania,  del
Ministro della Difesa della Repubblica italiana, del  Ministro  della
Difesa del Regno di Spagna e del Segretario di Stato della Difesa del
Regno Unito di Gran Bretagna e  dell'Irlanda  del  Nord  e  condivisa
anche dal Ministro della Difesa del Regno di Svezia; 
   Con riferimento alla Lettera di Intenti del 6 luglio 1998 relativa
alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'Industria Europea
per la Difesa, firmata  dai  Ministri  della  Difesa  delle  Parti  e
volendo definire una struttura  di  cooperazione  per  facilitare  la
ristrutturazione dell'industria europea per la difesa; 
   Riconoscendo che la creazione di Societa'  Transnazionali  per  la
Difesa  e'  una  materia  che  l'industria  deve   ancora   definire,
conformemente alle normative sulla concorrenza. Notando, al riguardo,
che in Europa esiste gia' una certa interdipendenza, quale  risultato
dell'attuale cooperazione sui principali sistemi per la difesa; 
   Volendo creare una struttura politica  e  giuridica  necessaria  a
facilitare la ristrutturazione industriale al fine di promuovere  una
base tecnologica e industriale europea per la difesa piu' competitiva
e forte nel mercato globale della difesa e contribuire  in  tal  modo
alla realizzazione di una politica europea  comune  di  difesa  e  di
sicurezza; 
   Riconoscendo che la ristrutturazione industriale potrebbe  portare
alla  creazione  di  Societa'  Transnazionali   per   la   Difesa   e
all'accettazione di una  dipendenza  reciproca.  Evidenziando  a  tal
proposito che  la  ristrutturazione  industriale  nel  settore  della
difesa deve tener conto della necessita' indispensabile di  garantire
la sicurezza delle forniture alle Parti ed una giusta  ed  efficiente
distribuzione e mantenimento di beni, di attivita'  e  di  competenze
ritenuti importanti a livello strategico; 
   Volendo semplificare i Trasferimenti degli Articoli per la  Difesa
e dei Servizi per la Difesa tra le Parti ed aumentare la cooperazione
nel settore delle  Esportazioni  e  riconoscendo  che  tale  politica
aiutera' a stimolare la ristrutturazione industriale e preservera' la
capacita'  di  esportazione  dell'industria;  volendo  garantire  che
l'Esportazione dei sistemi prodotti in cooperazione tra di loro sara'
gestita  in  maniera  responsabile  conformemente  agli  obblighi  ed
impegni  internazionali  di  ogni  Stato  partecipante  nell'area  di
controllo delle esportazioni e in  particolar  modo  ai  criteri  del
Codice di Condotta dell'Unione Europea; 
   Volendo  adattare  le   procedure   relative   certificazioni   di
sicurezza, alla trasmissione  di  Informazioni  Classificate  e  alle
visite, con l'obiettivo di  facilitare  la  cooperazione  industriale
senza  mettere  a  repentaglio  la   sicurezza   delle   Informazioni
Classificate; 
   Riconoscendo la necessita' di migliorare l'utilizzo delle limitate
risorse destinate alla ricerca e alla tecnologia  nel  settore  dalla
difesa da ciascuna delle Parti e volendo aumentare la cooperazione in
questo settore; 
   Riconoscendo la necessita' di semplificare il trasferimento  delle
Informazioni Tecniche, armonizzare le normative nazionali relative al
trattamento delle Informazioni Tecniche e ridurre le restrizioni  sul
rilascio e l'uso delle  Informazioni  Tecniche  al  fine  di  rendere
possibile   l'efficace   funzionamento    e    la    ristrutturazione
dell'industria europea per la difesa; 
   Riconoscendo che le Forze  Armate  europee  devono  essere  ad  un
sufficiente  livello  qualitativo,  quantitativo   e   di   prontezza
operativa  per  soddisfare  i  futuri  requisiti  di   flessibilita',
mobilitia', spiegamento, sostenibilita' e interoperabilita',  tenendo
conto inoltre di ulteriori sfide e  possibilita'  fornite  da  futuri
sviluppi nella ricerca e nella tecnologia. Riconoscendo  altresi  che
tali forze devono essere in grado di operare  congiuntamente  o  come
parte di una  coalizione  in  un'ampia  gamma  di  missioni,  con  in
particolare dei rinforzi garantiti ed un efficace comando, controllo,
comunicazioni e supporto; 
   Volendo organizzare, in questo settore, consultazioni tra le Parti
al fine di armonizzare i requisiti militari  delle  rispettive  Forze
Armate e le procedure di  acquisizione,  attraverso  la  cooperazione
quanto prima possibile e la definizione di specifiche per  sviluppare
o acquisire i sistemi d'arma; 
   Riconoscendo che questo Accordo non richiede alcuna modifica  alle
rispettive Costituzioni delle Parti; 
   Riconoscendo che  ogni  attivita'  intrapresa  in  base  a  questo
Accordo sara' compatibile  con  la  qualita'  di  membro  dell'Unione
Europea e con gli obblighi ed impegni derivanti da tale appartenenza; 
 
   Hanno concordato quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1 
 
   Gli obiettivi del presente Accordo sono di: 
   (a) creare un quadro per facilitare la ristrutturazione 
    dell'industria per la difesa in Europa; 
   (b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle 
    problematiche  conseguenti  alla  ristrutturazione   della   base
industriale europea per la difesa; 
   (c) contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento 
    degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa  per  le
Parti; 
   (d) avvicinare, semplificare e ridurre, ove appropriato, le 
    procedure nazionali di controllo sull'esportazione per i 
    Trasferimenti  e  le  Esportazioni  di  prodotti   e   tecnologie
militari, 
   (e) facilitare gli scambi d'informazioni Classificate fra le Parti 
    o fra le rispettive industrie per la difesa e in conformita' a 
    provvedimenti di sicurezza, che  non  mettano  a  repentaglio  la
sicurezza ditali Informazioni Classificate; 
   (f) promuovere il coordinamento di attivita' congiunte di ricerca 
    al  fine  di  migliorare  le   basi   conoscitive   avanzate   ed
incoraggiare cosi' lo sviluppo e l'innovazione tecnologica; 
   (g) stabilire principi per il rilascio, il trasferimento, 
    l'utilizzazione e la proprieta' delle Informazioni Tecniche in 
    vista  di  facilitare  la  ristrutturazione  ed  il   conseguente
funzionamento delle industrie per la difesa delle Parti; e 
   (h) promuovere l'armonizzazione dei requisiti militari delle 
    rispettive Forze Armate;