ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE ATTIVITA' DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA PREAMBOLO La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, (di seguito denominate le "Parti") Con riferimento alla Dichiarazione firmata il 9 dicembre 1997 dai Capi di Stato e di Governo della Repubblica Francese e dai Capi di Governo della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa dai Capi di Governo della Repubblica Italiana, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia, concepita per facilitare la ristrutturazione delle industrie europee aerospaziali ed elettroniche per la difesa; Con riferimento alla Dichiarazione congiunta del 20 aprile 1998 del Ministro della Difesa della Repubblica Francese, del Ministro Federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania, del Ministro della Difesa della Repubblica italiana, del Ministro della Difesa del Regno di Spagna e del Segretario di Stato della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa anche dal Ministro della Difesa del Regno di Svezia; Con riferimento alla Lettera di Intenti del 6 luglio 1998 relativa alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'Industria Europea per la Difesa, firmata dai Ministri della Difesa delle Parti e volendo definire una struttura di cooperazione per facilitare la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa; Riconoscendo che la creazione di Societa' Transnazionali per la Difesa e' una materia che l'industria deve ancora definire, conformemente alle normative sulla concorrenza. Notando, al riguardo, che in Europa esiste gia' una certa interdipendenza, quale risultato dell'attuale cooperazione sui principali sistemi per la difesa; Volendo creare una struttura politica e giuridica necessaria a facilitare la ristrutturazione industriale al fine di promuovere una base tecnologica e industriale europea per la difesa piu' competitiva e forte nel mercato globale della difesa e contribuire in tal modo alla realizzazione di una politica europea comune di difesa e di sicurezza; Riconoscendo che la ristrutturazione industriale potrebbe portare alla creazione di Societa' Transnazionali per la Difesa e all'accettazione di una dipendenza reciproca. Evidenziando a tal proposito che la ristrutturazione industriale nel settore della difesa deve tener conto della necessita' indispensabile di garantire la sicurezza delle forniture alle Parti ed una giusta ed efficiente distribuzione e mantenimento di beni, di attivita' e di competenze ritenuti importanti a livello strategico; Volendo semplificare i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa tra le Parti ed aumentare la cooperazione nel settore delle Esportazioni e riconoscendo che tale politica aiutera' a stimolare la ristrutturazione industriale e preservera' la capacita' di esportazione dell'industria; volendo garantire che l'Esportazione dei sistemi prodotti in cooperazione tra di loro sara' gestita in maniera responsabile conformemente agli obblighi ed impegni internazionali di ogni Stato partecipante nell'area di controllo delle esportazioni e in particolar modo ai criteri del Codice di Condotta dell'Unione Europea; Volendo adattare le procedure relative certificazioni di sicurezza, alla trasmissione di Informazioni Classificate e alle visite, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione industriale senza mettere a repentaglio la sicurezza delle Informazioni Classificate; Riconoscendo la necessita' di migliorare l'utilizzo delle limitate risorse destinate alla ricerca e alla tecnologia nel settore dalla difesa da ciascuna delle Parti e volendo aumentare la cooperazione in questo settore; Riconoscendo la necessita' di semplificare il trasferimento delle Informazioni Tecniche, armonizzare le normative nazionali relative al trattamento delle Informazioni Tecniche e ridurre le restrizioni sul rilascio e l'uso delle Informazioni Tecniche al fine di rendere possibile l'efficace funzionamento e la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa; Riconoscendo che le Forze Armate europee devono essere ad un sufficiente livello qualitativo, quantitativo e di prontezza operativa per soddisfare i futuri requisiti di flessibilita', mobilitia', spiegamento, sostenibilita' e interoperabilita', tenendo conto inoltre di ulteriori sfide e possibilita' fornite da futuri sviluppi nella ricerca e nella tecnologia. Riconoscendo altresi che tali forze devono essere in grado di operare congiuntamente o come parte di una coalizione in un'ampia gamma di missioni, con in particolare dei rinforzi garantiti ed un efficace comando, controllo, comunicazioni e supporto; Volendo organizzare, in questo settore, consultazioni tra le Parti al fine di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate e le procedure di acquisizione, attraverso la cooperazione quanto prima possibile e la definizione di specifiche per sviluppare o acquisire i sistemi d'arma; Riconoscendo che questo Accordo non richiede alcuna modifica alle rispettive Costituzioni delle Parti; Riconoscendo che ogni attivita' intrapresa in base a questo Accordo sara' compatibile con la qualita' di membro dell'Unione Europea e con gli obblighi ed impegni derivanti da tale appartenenza; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Gli obiettivi del presente Accordo sono di: (a) creare un quadro per facilitare la ristrutturazione dell'industria per la difesa in Europa; (b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle problematiche conseguenti alla ristrutturazione della base industriale europea per la difesa; (c) contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa per le Parti; (d) avvicinare, semplificare e ridurre, ove appropriato, le procedure nazionali di controllo sull'esportazione per i Trasferimenti e le Esportazioni di prodotti e tecnologie militari, (e) facilitare gli scambi d'informazioni Classificate fra le Parti o fra le rispettive industrie per la difesa e in conformita' a provvedimenti di sicurezza, che non mettano a repentaglio la sicurezza ditali Informazioni Classificate; (f) promuovere il coordinamento di attivita' congiunte di ricerca al fine di migliorare le basi conoscitive avanzate ed incoraggiare cosi' lo sviluppo e l'innovazione tecnologica; (g) stabilire principi per il rilascio, il trasferimento, l'utilizzazione e la proprieta' delle Informazioni Tecniche in vista di facilitare la ristrutturazione ed il conseguente funzionamento delle industrie per la difesa delle Parti; e (h) promuovere l'armonizzazione dei requisiti militari delle rispettive Forze Armate;