(Accordo quadro- art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
   Ai fini dei presente Accordo. 
   (a) Per "Programma di Armamento in Cooperazione" s'intende ogni 
    attivita'  congiunta,  compresi  fra  l'altro   lo   studio,   la
    valutazione,  la  verifica,  la  ricerca,  la  progettazione,  lo
    sviluppo,   la   creazione   di   prototipi,    la    produzione,
    l'ammodernamento, la modifica, la manutenzione, la riparazione ed
    altri servizi successivi alla progettazione, svolta in base ad un
    accordo internazionale o ad un accordo tra due o  piu'  Parti  al
    fine di procurare Articoli per  la  Difesa  e/o  Servizi  per  la
    Difesa connessi. Ai fini della Parte 3  del  presente  Accordo  (
    procedure di Trasferimento e di Esportazione), questa definizione
    si riferisce solo alle  attivita'  soggette  ad  una  licenza  di
    esportazione. 
   (b) Per "Informazioni Classificate" si intende ogni tipo di 
    informazione (ovvero conoscenze che possono essere  trasmesse  in
    qualsiasi forma ) o  Materiale  che  e'  necessario  tutelare  da
    qualsiasi rilascio non autorizzato, cosi'  come  stabilito  dalla
    classifica di sicurezza. 
   (c) Per "Consegnatario" si intende il contraente, la struttura o 
    altra organizzazione che riceve  dal  Mittente  il  Materiale  da
    assemblare  ulteriormente,  utilizzare,  elaborare  o  per  altri
    scopi. Il termine non include i trasportatori o gli agenti. 
   (d) Per "Mittente" si intende l'individuo o l'organizzazione 
    responsabile della fornitura del Materiale al Consegnatario. 
   (e) Per "Articolo per la Difesa" si intende qualunque arma, 
    sistema d'arma, munizioni, aereo, nave, veicolo,  imbarcazione  o
    altri strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente
    e qualsiasi Documento correlato. 
   (f) Per "Servizi per la Difesa" si intendono i servizi, i test, le 
    ispezioni, la manutenzione  e  la  riparazione  e  altri  servizi
    successivi  alla  progettazione,  l'addestramento,   l'assistenza
    tecnica o di altro tipo, compreso  il  rilascio  di  Informazioni
    Tecniche, implicati in maniera specifica nella  distribuzione  di
    un qualsiasi Articolo per la Difesa; 
   (g) Per "Documento" si intende ogni informazione registrata, 
    indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, ad
    es. in forma scritta o stampata ( fra l'altro, lettere, progetti,
    piani) , mezzi computerizzati di memorizzazione dei  dati  (  fra
    l'altro disco fisso,  dischetti,  chip,  nastri  magnetici,  CD),
    registrazione fotografica e video e loro  riproduzione  ottica  o
    elettronica. 
   (h) Per "Esportazione " si intende ogni movimento di Articoli per 
    la Difesa o dei Servizi  per  la  Difesa  da  una  Parte  ad  una
    non-Parte. 
   (i) Per "Struttura" si intende un'installazione, un impianto, uno 
    stabilimento, un laboratorio, un ufficio, un'universita' o  altro
    istituto di formazione o impresa commerciale (compresi i relativi
    magazzini, aree di deposito, utenze e componenti che se correlati
    per funzione e ubicazione formano un'entita'  operativa)  e  ogni
    dipartimento ed edificio di governo. 
   (j) Per "Materiale" si intende ogni articolo o materia da cui si 
    possono estrapolare informazioni. Cio' include  i  Documenti,  le
    attrezzature, le armi o i componenti. 
   (k) Per "Autorita' Nazionale per la Sicurezza / Autorita' di 
    Sicurezza  Designata  (ANS/ASD)"  si  intende   il   dipartimento
    governativo, l'autorita' o l'agenzia designata da una Parte  come
    responsabile del coordinamento e dell'attuazione  della  politica
    nazionale di sicurezza industrtale. 
   (l) Per "Responsabile della Sicurezza", si intende ogni individuo 
    preposto da un  ANS/ASD  ad  attuare  i  requisiti  di  sicurezza
    industriale  in  un  edificio  governativo  o  nei   locali   del
    contraente. 
   (m) Per "Informazioni Tecniche" si intendono le informazioni 
    registrate  o  documentate  di  natura  scientifica   o   tecnica
    indipendentemente   dal   formato,   dalle   caratteristiche   di
    documentazione o da altro mezzo di presentazione. Le Informazioni
    possono comprendere, ma non limitarsi a dati  sperimentali  e  di
    tesi, specificazioni, progettazioni e processi di  progettazione,
    invenzioni e scoperte, siano o  meno  queste  brevettabili  o  in
    altro modo tutelabili dalla legge, descrizioni tecniche  e  altri
    lavori di natura tecnica, lavori per la  topografia/maschera  dei
    semiconduttori, pacchetti  di  dati  tecnici  e  di  lavorazione,
    know-how e segreti  commerciali  e  informazioni  concernenti  le
    tecniche industriali. Possono essere presentate  sotto  forma  di
    Documenti,  riproduzioni  illustrate,  schizzi  e  dischetti   di
    rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetti e pellicole
    (magnetiche, ottiche  e  laser),  software  di  data  base  e  di
    programmi, stampe di memoria di computer o dati conservati  nella
    memoria di un computer o sorto qualsiasi altra forma. 
   (n) Per "Trasferimento" s'intende qualsiasi movimento di Articoli 
    per la Difesa o di Servizi per la Difesa tra le Parti. 
   (o) Per "Societa' Transnazionale per la Difesa (STD)" s'intende un 
    ente aziendale, industriale o di altra natura  giuridica  formato
    da elementi delle industrie per la Difesa di due o piu' Parti,  o
    con impianti ubicati nell'ambito dei  territori  di  due  o  piu'
    Parti, che producono  o  forniscono  articoli  per  la  Difesa  e
    Servizi per la Difesa. Sono comprese le joint-ventures costituite
    per mezzo di  disposizioni  giuridicamente  vincolanti,  di  tipo
    accettabile per le Parti. S'intende anche qualsiasi attivita' che
    produce o fornisce Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa
    ubicata nell'ambito dei territori delle Parti  e  che  e'  svolta
    sotto il controllo di tale ente aziendale, industriale o di altra
    statura giuridica, o di joint-venture. E' esercitato un controllo
    nel  caso  in  cui,  come  specificato   dall'ordinamento   della
    Comunita' Europea sulle concentrazioni, i diritti, i contratti  o
    altri mezzi forniscono, da soli o congiuntamente, la capacita' di 
    esercitare un'influenza decisiva sull'uso di tali attivita'.