(Accordo quadro- art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
   1.  Le  Parti  istituiranno  un  Comitato  Esecutivo.  Esso  sara'
composto da un membro rappresentante per  ogni  Parte  il  quale,  se
necessario, potra' essere assistito da personale supplementare. 
   2. Il Comitato Esecutivo sara' responsabile di: 
(a) esercitare un controllo a livello direttivo del presente Accordo,
    monitorandone l'efficacia e redigendo un rapporto  annuale  sulla
    situazione destinato alle Parti; 
(b) raccomandare alle Parti  emendamenti  da  apportare  al  presente
    Accordo; 
(c) proporre  ulteriori  strumenti  internazionali  conformemente  al
    presente Accordo. 
3. Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese previo  consenso
    di tutte le Parti. 
4. Il Comitato Esecutivo  si  riunira'  tutte  le  volte,  che  sara'
    necessario per garantire l'effettivo  adempimento  delle  proprie
    responsabilita', o su richiesta di uno dei suoi membri. Adottera'
    le proprie norme e procedure e, se necessario,  potra'  istituire
    dei sotto-comitati.