ARTICOLO 3 1. Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sara' composto da un membro rappresentante per ogni Parte il quale, se necessario, potra' essere assistito da personale supplementare. 2. Il Comitato Esecutivo sara' responsabile di: (a) esercitare un controllo a livello direttivo del presente Accordo, monitorandone l'efficacia e redigendo un rapporto annuale sulla situazione destinato alle Parti; (b) raccomandare alle Parti emendamenti da apportare al presente Accordo; (c) proporre ulteriori strumenti internazionali conformemente al presente Accordo. 3. Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese previo consenso di tutte le Parti. 4. Il Comitato Esecutivo si riunira' tutte le volte, che sara' necessario per garantire l'effettivo adempimento delle proprie responsabilita', o su richiesta di uno dei suoi membri. Adottera' le proprie norme e procedure e, se necessario, potra' istituire dei sotto-comitati.