ARTICOLO 5 1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo. 2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.