(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
   1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e 
ogniqualvolta sia necessario, in particolare 
 
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del  Consiglio  di
   associazione; 
b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una  parte,  e  della
   Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; 
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i  canali  diplomatici,
   ad   esempio   tramite   incontri   periodici   tra    funzionari,
   consultazioni in occasione di riunioni internazionali  e  contatti
   tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; 
d) con qualsiasi  altro  mezzo  che  possa  utilmente  contribuire  a
   consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo. 
 
   2. Si instaura un dialogo politico tra  il  Parlamento  europeo  e
l'Assemblea popolare egiziana.