(Regolamento-art. 1)
 
  REGOLAMENTO per la esecuzione del testo unico della legge 22  marzo
1900,  n.  195,  e  della  legge  7  luglio  1902,  n.   333,   sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. 
 
                               Art. 1. 
 
  Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22  marzo
1900, n. 195, dalla legge 7  luglio  1902,  n.  333  e  dal  presente
regolamento, il prefetto, l'ispettore compartimentale e l'ufficio del
Genio civile competenti sono quelli della provincia  nella  quale  si
trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte  di
esso.