REGOLAMENTO per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. Art. 1. Per le attribuzioni stabilite dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, dalla legge 7 luglio 1902, n. 333 e dal presente regolamento, il prefetto, l'ispettore compartimentale e l'ufficio del Genio civile competenti sono quelli della provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte di esso.