Art. 2. Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d'ufficio, od a richiesta d'interessati. Il prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto, nel quale sieno richiamati gli articoli di legge e regolamento, ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto, da inserirsi nel Bollettino degli annunzi legali della provincia, e' inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perche' sia affisso all'albo pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi, durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami. Quando vi sono anche atti da pubblicare, il prefetto ordina che sieno depositati nell'ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun comune, durante il termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio di Prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto. Della seguita affissione e dell'avvenuto deposito degli atti i sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto. Quando le pubblicazioni sieno fatte a richiesta degli interessati, questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal prefetto.