(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente  regolamento
sono fatte d'ufficio, od a richiesta d'interessati. 
 
  Il prefetto indica sommariamente l'oggetto delle  pubblicazioni  in
un manifesto, nel quale sieno richiamati  gli  articoli  di  legge  e
regolamento, ai  cui  effetti  le  pubblicazioni  hanno  luogo.  Tale
manifesto, da inserirsi nel Bollettino  degli  annunzi  legali  della
provincia, e' inviato in diversi esemplari  a  tutti  i  sindaci  dei
comuni nei quali trovansi  beni  comunque  interessati,  perche'  sia
affisso all'albo pretorio, restandovi  quindici  giorni  consecutivi,
durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare
osservazioni o reclami. 
 
  Quando vi sono anche atti da pubblicare,  il  prefetto  ordina  che
sieno depositati nell'ufficio  comunale,  per  la  parte  relativa  a
ciascun comune, durante il termine di  quindici  giorni,  e  che  per
uguale termine restino esposti nell'ufficio di  Prefettura  gli  atti
completi, dandone avviso col manifesto. 
 
  Della seguita affissione e  dell'avvenuto  deposito  degli  atti  i
sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al prefetto. 
 
  Quando le pubblicazioni sieno fatte a richiesta degli  interessati,
questi  ne  anticipano  la  spesa  nella  somma   approssimativamente
indicata dal prefetto.